Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4152/2026 - Napoli, Sezione 2

Giustizia amministrativa202301198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive, ordinanza di irrogazione di una sanzione pecuniaria e nota di determinazione dell’indennità di occupazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti con cui il Comune di Capri aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive site in Capri, irrogato una sanzione pecuniaria di 20.000 euro e determinato l’indennità di occupazione. Nel corso del giudizio il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente, avvenuto il 24 maggio 2025, depositando il relativo estratto dell’atto di morte.

La decisione

Il Collegio ha dato atto dell’interruzione del processo dalla data in cui il procuratore della parte ricorrente ha reso la relativa dichiarazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata esaminata la legittimità degli atti impugnati. È stato precisato che chiunque vi abbia interesse può proseguire o riassumere il processo con le modalità e nei termini perentori previsti dall’art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio è destinato all’estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Interruzione del processo dalla data in cui il procuratore di parte ha reso la relativa dichiarazione.

    La dichiarazione del difensore relativa al decesso della parte determina l’interruzione del processo, della quale il giudice dà atto.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Sono richiamati quali disposizioni applicabili alla vicenda interruttiva conseguente al decesso della parte.

  • art. 80 c.p.a.

    La prosecuzione o riassunzione del processo deve avvenire con le modalità e nei termini perentori previsti dalla norma.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Il mancato compimento degli atti necessari alla prosecuzione o riassunzione comporta l’estinzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • La comunicazione del decesso della parte effettuata dal difensore, con la relativa dichiarazione resa in giudizio, determina l’interruzione del processo dalla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., senza che il giudice debba esaminare il merito della controversia.
  • Dopo l’interruzione del processo, chi vi abbia interesse deve provvedere alla prosecuzione o alla riassunzione secondo le modalità e nei termini perentori stabiliti dall’art. 80 c.p.a.; l’inosservanza di tali adempimenti espone il giudizio all’estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.