Ordinanza n. 4152/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive, ordinanza di irrogazione di una sanzione pecuniaria e nota di determinazione dell’indennità di occupazione
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato gli atti con cui il Comune di Capri aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive site in Capri, irrogato una sanzione pecuniaria di 20.000 euro e determinato l’indennità di occupazione. Nel corso del giudizio il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente, avvenuto il 24 maggio 2025, depositando il relativo estratto dell’atto di morte.
La decisione
Il Collegio ha dato atto dell’interruzione del processo dalla data in cui il procuratore della parte ricorrente ha reso la relativa dichiarazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata esaminata la legittimità degli atti impugnati. È stato precisato che chiunque vi abbia interesse può proseguire o riassumere il processo con le modalità e nei termini perentori previsti dall’art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio è destinato all’estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Interruzione del processo dalla data in cui il procuratore di parte ha reso la relativa dichiarazione.
La dichiarazione del difensore relativa al decesso della parte determina l’interruzione del processo, della quale il giudice dà atto.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
Sono richiamati quali disposizioni applicabili alla vicenda interruttiva conseguente al decesso della parte.
art. 80 c.p.a.
La prosecuzione o riassunzione del processo deve avvenire con le modalità e nei termini perentori previsti dalla norma.
art. 35, comma 2, c.p.a.
Il mancato compimento degli atti necessari alla prosecuzione o riassunzione comporta l’estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- La comunicazione del decesso della parte effettuata dal difensore, con la relativa dichiarazione resa in giudizio, determina l’interruzione del processo dalla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., senza che il giudice debba esaminare il merito della controversia.
- Dopo l’interruzione del processo, chi vi abbia interesse deve provvedere alla prosecuzione o alla riassunzione secondo le modalità e nei termini perentori stabiliti dall’art. 80 c.p.a.; l’inosservanza di tali adempimenti espone il giudizio all’estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.
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