Cassazione Penale, Sentenza n. 6637/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Imperia (21/09/2021) che aveva rigettato la convalida del sequestro preventivo d'urgenza e la richiesta di sequestro preventivo sull'imbarcazione "Predator". Il Procuratore Europeo contestava che lo yacht fosse stato utilizzato per eludere il pagamento dell'IVA all'importazione (evasione di IVA per circa 13.387.500 euro), sostenendo l'esistenza di condotte fraudolente volte a simulare uscite brevi fuori dall'UE per rinnovare il periodo di ammissione temporanea e rilevando inoltre che il comandante Drewes poteva essere considerato il "titolare del regime" doganale. Il ricorso per cassazione mirava quindi all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del Riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e per irregolarità nella modalità di deposito: il ricorso era stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino e non presso quella del Tribunale che ha emesso l'atto (Imperia) e, sebbene spedito il 5 novembre 2021 dal Tribunale di Torino, è pervenuto alla Cancelleria del Tribunale di Imperia solo il 10 novembre 2021, oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza (20 ottobre 2021). La Corte ha quindi deciso sul profilo procedurale senza entrare nel merito delle questioni sostanziali relative all'IVA, all'abuso del diritto o alla qualifica di "titolare del regime".
Norme richiamate
Art. 10-bis Statuto del Contribuente
Richiamata dal Procuratore per escludere che si fosse in presenza di un 'abuso del diritto'; la Corte non ha valutato il merito di tale questione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per vizi procedurali.
d.P.R. n. 633/1972 (IVA), artt. 1, 67, 70
Norme sostanziali richiamate a fondamento della contestazione penale per evasione IVA; la Corte non si è pronunciata sulla sussistenza del reato per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 43/1973, artt. 292-295, comma 2, lett. D-bis; art. 301
Richiamati in relazione ai profili di responsabilità penale del comandante e alle conseguenze in tema di confisca obbligatoria; non sono stati esaminati nel merito dalla Corte.
d.lgs. n. 231/2001, art. 25-sexiesdecies; art. 53
Citate rispetto alla contestazione di responsabilità amministrativa dell'ente (Cadort) e alla possibilità di sequestro finalizzato alla confisca; la Corte non ha deciso sul punto per ragioni procedurali.
Regolamento (UE) 2017/1939, artt. 24, 25, 27
Richiamato in relazione all'avocazione delle indagini da parte del Procuratore Europeo; la Corte ha osservato che i Procuratori Europei Delegati esercitano i rimedi in conformità del diritto nazionale e quindi sono soggetti alle regole procedurali interne sulle impugnazioni.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), art. 250 comma 2
Norma centrale nella discussione sul regime di ammissione temporanea/inimportazione definitiva; il Procuratore aveva dedotto una interpretazione restrittiva (esclusione del regime se il titolare è stabilito in UE); la Corte non ha risolto la questione nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Regolamento (UE) n. 2446/2015 e Reg. (UE) n. 2447/2015 (regolamenti di esecuzione), art. 207-218; art. 212 comma 3
Richiamati per la disciplina pratica del regime di ammissione temporanea e dei termini di appuramento; la Corte non ha pronunciato una applicazione definitiva nella pronuncia impugnata.
Art. 311 cod. proc. pen., comma 3; art. 325 cod. proc. pen.; art. 582 e art. 585 cod. proc. pen.; sentenza Sezioni Unite n. 1626/2020
La Corte ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (1626/2020) e le norme citate per affermare che il ricorso cautelare deve essere depositato esclusivamente presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione; la data di ricezione presso l'ufficio competente è quella rilevante per la tempestività e la presentazione presso uffici diversi comporta rischio di inammissibilità.
DPR n. 43/1973, art. 301 (confisca)
Riferimento richiamato nel motivo del Procuratore in relazione allo scopo del sequestro (evitare dispersione/occultamento di beni assoggettabili a confisca obbligatoria); non valutato nel merito dalla Corte.
Massime di principio
- In materia cautelare reale il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso l'atto impugnato: il deposito in altro Ufficio può comportare l'inammissibilità per tardività, poiché rileva la data di pervenimento all'ufficio competente.
- La data di ricezione del ricorso presso l'ufficio competente è quella decisiva ai fini della tempestività; spedirlo da un ufficio diverso non supplisce all'obbligo di presentazione nel luogo previsto dalla legge.
- I Procuratori Europei Delegati non godono di una deroga alle regole formali nazionali sulle impugnazioni: l'esercizio dei rimedi da parte loro avviene "in conformità del diritto nazionale" e quindi devono rispettare i termini e le modalità di deposito stabilite dal codice di rito.
- Un vizio procedurale grave (irregolare luogo di deposito e tardività) può impedire la valutazione sul merito, con la conseguenza che questioni sostanziali importanti (es. qualificazione dell'uso del regime di ammissione temporanea come frode fiscale o l'identificazione del 'titolare del regime') rimangono non decise.
- Sotto il profilo sostanziale, il superamento del termine di appuramento (es. 18 mesi) costituisce di per sé una forte presunzione di importazione definitiva, ma il mancato superamento non esclude a priori la possibilità di dimostrare frode o importazione definitiva mediante elementi indiziari complessivi: tuttavia questa valutazione è di merito e richiede accertamenti probatori dettagliati.
- Nelle controversie relative alle imbarcazioni e al regime doganale, l'individuazione del "titolare del regime" (armatore effettivo, rappresentante, comandante) è fattore cruciale per l'attribuzione degli obblighi doganali e fiscali; residenza effettiva, domicilio fiscale e comportamento di fatto possono concorrere a tale qualificazione.
- Per evitare l'annullamento o la perdita del diritto di impugnare è essenziale curare la forma e la tempestività degli atti processuali, soprattutto nei giudizi cautelari dove i termini sono brevi e la pronuncia sul merito può non essere raggiunta se ricaduti in vizi procedurali.
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