Cassazione Penale, Sentenza n. 25973/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari del 29/01/2024 che aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di usura continuata e pluriaggravata e di estorsione continuata e aggravata, ma aveva escluso le esigenze cautelari (custodia in carcere). Cassano deduceva vizi di motivazione e errata applicazione delle norme in relazione alla valutazione degli indizi e alla attendibilita' delle dichiarazioni del collaboratore/parte offesa Davide Annoscia, sostenendo che il Tribunale si fosse limitato a ripetere passivamente le dichiarazioni accusatorie e non avesse valutato autonomamente gli elementi difensivi, né indicato riscontri esterni idonei a confermare le dichiarazioni quanto alla aggravante del cosiddetto metodo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che l'impugnazione della decisione di un giudice del riesame che ha escluso esigenze cautelari non possa pregiudicare processualmente la posizione dell'indagato quando questi non abbia subito la custodia cautelare e non dimostri conseguenze pregiudizievoli concrete (es. detenzione o atti extracontestuali dannosi). La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n.121/2009 sul divieto di effetti vincolanti dell'annullamento cautelare sulle scelte della pubblica accusa. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina l'appello del pubblico ministero contro le ordinanze del giudice per le indagini preliminari; nel caso, l'originario appello del P.M. era stato respinto e la pronuncia di merito e' stata oggetto dell'impugnazione in Cassazione
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi del ricorso in relazione agli obblighi del giudice nella valutazione degli indizi; secondo il ricorrente tale norma non sarebbe stata rispettata dal Tribunale nel valutare autonomamente gli indizi
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per criticare l'assenza di una valutazione degli elementi di fatto e di diritto operata dal Tribunale; la Corte ha osservato che tale censura non attesta un interesse sufficiente all'impugnazione
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che regola le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione; la controversia verteva sull'esistenza di tale esigenza, ritenuta inesistente dal Tribunale
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati come norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale); il ricorrente li ha invocati per dedurre errori di diritto e manifesta illogicita' della motivazione, ma la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di interesse
art. 81 cod. pen.
Richiamato fra le norme penali connesse ai reati contestati (concorso e determinazione della pena in relazione alle aggravanti); citato nei motivi relativi alla qualificazione dei reati
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; il ricorrente ha discusso la valutazione probatoria relativa alla partecipazione ai fatti
art. 644, comma 5, n. 3) e n. 4) cod. pen.
Norme sul reato di usura e sulle aggravanti; il ricorrente censurava la valutazione degli elementi che avrebbero dimostrato usura pluriaggravata
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova testimoniale; il ricorrente sosteneva l'erronea applicazione nell'ambito della valutazione della attendibilita' del collaboratore di giustizia
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione della circostanza aggravante di matrice mafiosa (metodo mafioso); la censura verteva sulla mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione, richiamata tra le fattispecie di reato contestate; la discussione verteva sulla sussistenza degli indizi in relazione a tale reato
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse concreto e attuale dell'indagato a ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata
art. 314 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare che l'impugnazione di un provvedimento cautelare non produce effetti volti ad attivare automaticamente il giudizio per ingiusta detenzione se l'indagato non ha mai subito la detenzione cautelare
art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. (dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, sent. n.121/2009)
La Corte ha richiamato la dichiarazione di incostituzionalita' per sottolineare che l'esito di una pronuncia di legittimita' sul compendio indiziario non vincola la pubblica accusa nell'esercizio dell'azione penale; quindi l'annullamento cautelare non impone l'archiviazione automatica
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che una pronuncia di annullamento in sede cautelare vincola soltanto il giudice della cautela chiamato a decidere sull'eventuale rescissione e non i giudici di altre fasi o gradi del processo
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata alla condanna alle spese processuali e, per responsabilita' nella determinazione della causa di inammissibilita', al pagamento di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Se l'impugnazione riguarda un provvedimento cautelare che ha escluso le esigenze cautelari e l'indagato non ha subito la custodia cautelare, il ricorso per cassazione puo' essere dichiarato inammissibile per mancato interesse, salvo che non si dimostrino concrete conseguenze pregiudizievoli effettive.
- La decisione del giudice della cautela che esclude esigenze cautelari non vincola la pubblica accusa nell'esercizio dell'azione penale né i giudici delle altre fasi del processo: eventuali valutazioni probatorie restano di competenza del giudice del dibattimento.
- Per avere interesse ad impugnare in Cassazione un provvedimento cautelare occorre dimostrare un pregiudizio processuale concreto e attuale (es. effettiva esecuzione della misura, ripercussioni in altri procedimenti civili/amministrativi), non la sola divergenza di valutazione sugli indizi.
- Le censure sulla motivazione relative all'attendibilita' di collaboratori di giustizia e sulla mancanza di riscontri esterni sono soprattutto questioni di fatto e di merito che la Cassazione, se non sussiste interesse, puo' considerare comunque inammissibili; tali accertamenti competono primariamente al giudice del riesame o del dibattimento.
- Nelle impugnazioni cautelari è importante articolare non solo vizi di motivazione ma anche il collegamento tra la pronuncia impugnata e il pregiudizio concreto subito o temuto, nonché prospettare eventuali conseguenze extracontestuali per fondare l'interesse all'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →