Cassazione Penale, Sentenza n. 25470/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Marsala che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il PM aveva chiesto la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 3 c.p. in relazione all'art. 164 ultimo comma c.p., sostenendo che il beneficio era stato concesso una seconda volta oltre i limiti di legge. Il Tribunale ha accolto la revoca non sulla base della causa indicata dal PM, ma rilevando d'ufficio la causa di revoca prevista dall'art. 164, comma 2, n. 1 c.p. (pregressa condanna per delitto con pena detentiva), contestando la legittimità dell'intervento d'ufficio e denunciando violazioni degli artt. 666, 667, 178 comma 1 lett. b) c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale quando si tratta di una revoca "di diritto" (dichiarativa, ope legis) e che la causa applicata (art. 164, comma 2, n. 1 c.p.) è obbligatoria e opera de jure. Inoltre, nel caso concreto il PM aveva comunque chiesto la revoca (seppure per diverso motivo), sicché non era configurabile una revoca intervenuta completamente in assenza di impulso di parte. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
L'eventuale precedente condanna a pena detentiva preclude la concessione della sospensione condizionale; tale causa di preclusione è obbligatoria e, quando ricorra, determina la caducazione del beneficio ope legis.
art. 168 cod. pen.
La revoca prevista dal comma 1 è di natura dichiarativa (revoca di diritto) e può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice quando la causa è già operante de jure; il comma 3 riguarda l'impulso del PM alla procedura di revoca.
artt. 666, 667, 178 cod. proc. pen.
art. 178 comma 1 lett. b) e artt. 666, 667 (denunziati dal ricorrente)
Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare modalità procedurali della revoca; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché la revoca era fondata su causa obbligatoria e il PM aveva comunque chiesto la revoca.
Massime di principio
- Se la causa di revoca è di natura dichiarativa (revoca "di diritto" che opera ope legis), il giudice può rilevarla e dichiararla anche senza valutazione discrezionale e, dunque, anche d'ufficio.
- La sospensione condizionale della pena è preclusa se sussiste una precedente condanna a pena detentiva per delitto (art. 164, comma 2, n.1 c.p.); tale circostanza determina effetto automatico sulla perdita del beneficio.
- Se il pubblico ministero formula istanza di revoca (anche per motivi diversi), il giudice dell'esecuzione non è impedito dal valutare e applicare una causa di revoca obbligatoria distinta purché essa ricorra effettivamente.
- Se la revoca richiede una valutazione discrezionale o è di natura costitutiva, la pronuncia non può essere adottata d'ufficio dal giudice e l'assenza di impulso del PM può essere rilevante e sanabile attraverso le impugnazioni appropriate.
- In una difesa preventiva, verificare sempre la finalità e la data di eventuali precedenti condanne: contestare la sussistenza, la definitività o la rilevanza del precedente è la via principale per impedire una revoca basata su art. 164 c.p.
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