Sentenza n. 2075/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento A) del provvedimento prot. n. 0006389 del 13 maggio 2024, con il quale il Comune di Portico di Caserta – Sportello Unico per l’Edilizia ha disposto il diniego del permesso di costruire richiesto ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, relativo all’intervento di “recupero abitativo di n. 2 sottotetti esistenti”, siti in via Trento n. 58/60, Edificio B, identificati catastalmente al Foglio 2, particella 5703, subalterni 27 e 28. B) della nota prot. n. 2663 del 23 febbraio 2024, adottata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ed è corredato da domanda di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla medesima istanza edilizia nonché per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sulla istanza di rilascio di p.d.c. avanzata dal ricorrente in data 26.10.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per il recupero abitativo di due sottotetti esistenti, nonché comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire richiesto per il recupero abitativo di due sottotetti e ha chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso. Ha dedotto: la formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine previsto dall'art. 20 d.P.R. 380/2001; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, perché il diniego avrebbe introdotto la questione della pregressa fiscalizzazione dell'abuso senza averla previamente comunicata; l'erronea ritenuta cessazione di efficacia della l.r. Campania n. 15/2000 sul recupero abitativo dei sottotetti, confusa con la diversa disciplina del Piano Casa; il travisamento e il difetto di motivazione in ordine al titolo edilizio del 2006, qualificato dal Comune contemporaneamente come rilasciato ai sensi degli artt. 34 e 36 d.P.R. 380/2001. Il Comune aveva fondato il diniego, da un lato, sulla ritenuta non applicabilità della disciplina regionale per la decadenza del Piano Casa e, dall'altro, sulla pregressa applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, ritenuta ostativa a ulteriori interventi non manutentivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del preavviso di rigetto, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. Ha respinto la domanda di accertamento del silenzio-assenso: sebbene i termini procedimentali fossero decorsi, mancavano gli elementi essenziali per verificare la legittimità edilizio-urbanistica dei sottotetti. La legittimità della pregressa costruzione costituisce infatti requisito di esistenza della fattispecie del silenzio-assenso e non un mero requisito di validità del titolo tacito. Ha invece accolto la domanda di annullamento del diniego. La l.r. Campania n. 15/2000, come modificata dalla l.r. n. 5/2013, è tuttora vigente e non prevede termini applicativi collegati alla diversa disciplina del Piano Casa. Inoltre, il Comune aveva qualificato il titolo del 2006 sia ai sensi dell'art. 34 sia ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, ma aveva poi applicato soltanto la disciplina dell'art. 34, senza chiarire se si trattasse di mera fiscalizzazione, che non sana l'abuso, oppure di accertamento di conformità ex art. 36, che ha effetto sanante. Il diniego è stato quindi annullato, con riedizione del potere da parte del Comune nel rispetto delle indicazioni della sentenza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il silenzio-assenso sul permesso di costruire non si forma quando l'istanza non contiene gli elementi essenziali per verificare la legittimità edilizio-urbanistica dell'intervento; la legittimità del manufatto preesistente è requisito di esistenza della fattispecie.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Campania n. 15/2000
«l'edificio in cui è ubicato il sottotetto» sia «stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724»
Il recupero abitativo dei sottotetti presuppone che l'edificio sia legittimo oppure previamente sanato secondo le disposizioni richiamate.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi deve consentire il contraddittorio sulle ragioni poste a fondamento del diniego; nel caso concreto, tuttavia, la motivazione relativa alla pregressa fiscalizzazione è stata ritenuta collegata alla contestata mancata indicazione dei titoli edilizi e quindi non nuova.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
«quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione [...] della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire»
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione per interventi in parziale difformità non determina la sanatoria del manufatto.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'accertamento di conformità ha effetto sanante, diversamente dalla mera applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2.
l.r. Campania n. 5/2013
La disciplina regionale, espressamente rivolta anche al recupero dei sottotetti, è vigente e non è soggetta ai termini applicativi della distinta normativa sul Piano Casa.
l.r. Campania n. 13/2022, come modificata dalla l.r. Campania n. 18/2022
La disciplina regionale richiamata dal Comune riguardava il Piano Casa e non poteva essere utilizzata per escludere l'applicazione della distinta disciplina permanente sul recupero abitativo dei sottotetti.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso sul permesso di costruire non si forma quando l'istanza non contiene gli elementi essenziali necessari a verificare la legittimità edilizio-urbanistica del manufatto preesistente; tale legittimità costituisce requisito di esistenza della fattispecie tacita e non un mero requisito di validità del titolo.
- La mera applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 non sana l'abuso edilizio e non equivale all'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 36 del medesimo decreto.
- Quando un titolo edilizio pregresso è qualificato dall'amministrazione contemporaneamente come riconducibile all'art. 34 e all'art. 36 d.P.R. 380/2001, il diniego di un successivo intervento non può fondarsi genericamente sulla fiscalizzazione senza chiarire quale sia l'effettivo titolo e se l'opera sia stata sanata mediante accertamento di conformità.
- La disciplina regionale sul recupero abitativo dei sottotetti prevista dalla l.r. Campania n. 15/2000, come modificata dalla l.r. n. 5/2013, non è subordinata alla durata temporale della distinta disciplina regionale del Piano Casa, salvo specifiche disposizioni normative che stabiliscano tale collegamento.
- Il preavviso di rigetto è impugnabile autonomamente solo quando presenta autonoma lesività; in via ordinaria, la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 è un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività.
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