Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31377/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, creditore ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro in via privilegiata per il credito relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), aveva chiesto in sede amministrativa e poi giudiziale l'accertamento del diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia ex art. 2 d.lgs. 80/1992. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando la domanda inammissibile per decadenza, ritenendo che il ricorso giudiziale fosse stato proposto oltre il termine annuale decorrente dalla scadenza del termine massimo del procedimento amministrativo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, sostenendo che la domanda giudiziale era stata introdotta tempestivamente entro un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa del 15 marzo 2012, non potendo la decadenza slittare per effetto della tardiva decisione amministrativa; in secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 2 d.lgs. 80/1992 in relazione al mancato pagamento delle ultime tre mensilità, considerando anche la sospensione del rapporto in CIGS e la successiva cessazione per dimissioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non maturata la decadenza. Ha ribadito che il termine annuale per l'azione giudiziale si applica anche alle prestazioni del Fondo di Garanzia e decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo nel termine massimo di trecento giorni, senza che una decisione tardiva dell'INPS o del ricorso amministrativo possa spostarne il dies a quo. Poiché la domanda amministrativa era stata presentata il 15 marzo 2012 e il ricorso giudiziale depositato il 7 gennaio 2014, il termine non era spirato. Il secondo motivo, relativo al merito del credito, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    credito ammesso al passivo in via privilegiata

    richiamato solo per qualificare il credito da retribuzioni del lavoratore ammesso al passivo fallimentare.

  • art. 2 d.lgs. 80/1992

    norma che disciplina l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione.

  • art. 47 d.p.r. 639/1970

    prevede la decadenza annuale dall'azione giudiziale anche per le prestazioni del Fondo di Garanzia richiamate dalla disciplina previdenziale.

  • art. 4, primo comma, d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992

    ha sostituito il testo dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 richiamato dal ricorrente e dalla Corte.

  • art. 24 l. 88/1989

    consente di ricondurre il Fondo di Garanzia alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", con applicazione del termine di decadenza annuale.

  • art. 7 l. 533/1973

    richiamato per il termine presuntivo di 120 giorni del procedimento amministrativo.

  • art. 46, quinto e sesto comma, l. 88/1989

    richiamato per il termine di 180 giorni del ricorso amministrativo; la somma con il termine dell'art. 7 l. 533/1973 determina il periodo massimo di 300 giorni.

Massime di principio

  • Il termine annuale di decadenza per proporre l'azione giudiziale in materia previdenziale si applica anche alle prestazioni del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto e, più in generale, alle prestazioni per le ultime mensilità retributive richiamate dalla disciplina speciale.
  • La decadenza decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo nel termine massimo complessivo previsto dalla legge; una decisione tardiva dell'ente previdenziale o del ricorso amministrativo non sposta la decorrenza del termine decadenziale.
  • I termini di decadenza dettati da norme di ordine pubblico sono indisponibili e non possono essere incisi da comportamenti delle parti o da ritardi dell'amministrazione.
  • Quando il ricorso giudiziale è stato proposto entro il termine annuale calcolato dalla scadenza massima del procedimento amministrativo, la decadenza non è maturata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiLavoro a termine
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.