Cassazione Penale, Sentenza n. 24002/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare e successivi arresti domiciliari presso una RSA dal 23/09/2016 al 23/11/2017, disposti in relazione a un'imputazione provvisoria di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p. e connessi). Nonostante l'assoluzione nel processo penale, la Corte d'Appello aveva negato l'indennizzo ritenendo sussistere una condotta del richiedente che aveva concorso a determinare l'errore giudiziario, consistita in frequentazioni con il nuovo reggente del sodalizio locale e nello scambio di confidenze che denotavano conoscenza delle logiche mafiose. Il ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo errore nella valutazione del concetto di colpa grave e richiedendo la riconsiderazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni che avevano portato all'assoluzione nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto della richiesta di riparazione così come motivato dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno ritenuto legittima la valutazione della Corte d'Appello circa la rilevanza, in termini di colpa grave, delle frequentazioni e delle confidenze intercettate che potevano aver inciso, almeno concausalmente, sulla determinazione della misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese sostenute dal Ministero resistente nella misura indicata.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma penale che definisce il reato di associazione mafiosa; richiamata in relazione all'imputazione provvisoria alla base della custodia cautelare.
art. 110 c.p.
Norma sulla concorso di persone nel reato; citata come riferimento alle imputazioni di concorso nei reati contestati.
art. 56 c.p.
Norma sulla responsabilità per causa di maggior rilievo di altra persona o concorso di cause; richiamata nel contesto delle imputazioni connesse.
art. 7 D.L. 152/1991
Aggravante richiamata nel capo di imputazione per il contestato maggiore disvalore in relazione all'appartenenza a organizzazione mafiosa.
art. 314 c.p.p.
Norma che rileva, ai fini della riparazione, il comportamento che per dolo o colpa grave abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita; interpretata come parametro per escludere l'indennizzo quando sussista una condotta concorsuale o concausale del richiedente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle Ammende, per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione può negarlo se riscontra dolo o colpa grave del richiedente che abbia concorso a determinare la custodia cautelare.
- La frequentazione abituale o la relazione con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite può costituire elemento idoneo a configurare colpa grave quando vi sia un nesso, anche concausale, con l'adozione della misura cautelare.
- Il giudice della riparazione ha autonomia rispetto al giudice penale e può rivalutare i fatti non per riformare l'esito probatorio del processo, ma per verificare se comportamenti del richiedente, antecedenti alla misura, siano stati causa o concausa della stessa per colpa grave o negligenza macroscopica.
- Le conversazioni intercettate tra terzi, di per sé, non sono automaticamente imputabili al richiedente; tuttavia la sua presenza attiva, i contatti diretti e lo scambio di confidenze possono integrare elementi direttamente ascrivibili e rilevanti ai fini della riparazione.
- Per escludere l'indennizzo occorre dimostrare almeno una relazione di concausalità tra la condotta del richiedente e la decisione dell'autorità giudiziaria di disporre la custodia cautelare; la semplice conoscenza di persone coinvolte in illeciti senza altra apprezzabile incidenza può non essere sufficiente.
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