Cassazione Penale, Sentenza n. 7208/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di conferma dell'assoluzione per il reato previsto dall'art.187, commi 1 e lquater, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. Il PG ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente gli esiti del tampone salivare che evidenziavano presenza di cocaina (437,9 ng/ml) e le osservazioni sugli effetti psicofisici riferiti dagli operanti (pupilla dilatata, difficoltà di deambulazione, agitazione), elementi che a suo avviso avrebbero dimostrato uno stato di alterazione al momento del controllo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art.608, comma 1bis, cod.proc.pen., secondo cui quando la Corte d'appello conferma una sentenza di proscioglimento/assoluzione il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art.606. Poiché il Procuratore Generale aveva fondato il ricorso sulla lett.e) (carenza o manifesta illogicità della motivazione), il motivo era inammissibile e il ricorso è stato respinto, lasciando definitiva l'assoluzione confermata in appello.
Norme richiamate
art.187, commi 1 e lquater, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale che punisce la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto non provato che l'imputato fosse in stato di alterazione al momento della guida nonostante il riscontro positivo del tampone salivare.
art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.
Motivo di cassazione relativo a carenza o manifesta illogicità della motivazione. È il motivo utilizzato dal Procuratore Generale, ma la sua utilizzabilità è limitata quando l'appello ha confermato un proscioglimento ai sensi dell'art.608 comma 1bis.
art.608, comma 1bis, cod.proc.pen.
Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606
Norma applicata dalla Cassazione per escludere l'ammissione del ricorso del Procuratore quando l'appello ha confermato l'assoluzione: limita i motivi di cassazione ammissibili alle sole lettere a), b) e c) dell'art.606, rendendo inammissibili i motivi diversi (come la lett.e)).
Legge 23/06/2017, n.103, comma 69 (introduzione dell'art.608 comma 1bis)
Riferimento normativo della modifica che ha introdotto il comma 1bis dell'art.608, chiarendo la restrizione dei motivi di cassazione contro sentenze di conferma di proscioglimento.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello conferma una sentenza di proscioglimento/assoluzione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero è ammesso solo per i motivi indicati dalle lettere a), b) e c) dell'art.606; motivi diversi (es. lett.e) sulla carenza o manifesta illogicità della motivazione) sono inammissibili.
- La presenza di metaboliti o tracce di sostanze in un tampone salivare non è di per sé prova certa dell'alterazione psicofisica al momento della guida: occorre valutare il quadro complessivo, tempi di assunzione, livelli quantitativi correlati a impairment, segni clinici e comportamentali osservati al momento del controllo.
- Per il Procuratore: se si impugna una conferma di assoluzione bisogna articolare motivi di cassazione rientranti nelle lettere a), b) o c) dell'art.606 o, in caso contrario, il ricorso rischia l'inammissibilità per ragioni procedurali indipendenti dal merito.
- Per la difesa: un risultato positivo a tampone può essere efficacemente contestato sul piano probatorio dimostrando che l'assunzione è avvenuta in momento precedente e non ha determinato uno stato di alterazione al momento della guida, soprattutto se lo scenario fattuale e le testimonianze non mostrano segni univoci di impairment.
- I giudici devono valutare il complesso probatorio (esami tossicologici, tempi di raccolta campioni, osservazioni degli operatori, esame dell'imputato) e motivare esplicitamente come tali elementi siano compatibili o incompatibili con uno stato di alterazione al momento del fatto.
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