Sentenza n. 508/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.889/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 889/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, relativa al pagamento di somme dovute per il beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020, la somma complessiva di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, depositando successivamente uno speciale ordine di pagamento, ma non ha dimostrato l'integrale soddisfacimento della pretesa principale. Il giudizio è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme stabilite dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e ancora dovuti, gli oneri di registrazione e le spese connesse al titolo, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non è costitutivo del diritto di credito: l'ammontare dovuto deriva dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate sulla base del titolo e della legge; i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti normativi applicabili.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del diritto di credito: il giudice deve assicurare il soddisfacimento di un diritto già accertato, la cui esatta consistenza è determinata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione quanto all'importo residuo e agli interessi; l'amministrazione deve verificare autonomamente capitale, misura e decorrenza degli interessi in conformità al titolo giudiziale e alle disposizioni del codice civile applicabili.
- L'azione di ottemperanza contro un'amministrazione statale per una condanna pecuniaria è proponibile, ai fini del recupero coattivo, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando l'inottemperanza persiste, il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, la cui attività sostitutiva si attiva su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall'inadempimento dell'amministrazione esistente al momento della proposizione del ricorso, anche se nel corso del giudizio l'amministrazione compie adempimenti parziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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