Sentenza del 18/11/2015 n. 23577 - Corte di Cassazione
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE Indennizzo - IVA - Esclusione - Imposta di registro - Applicabilità - Eccezione - Somme già versate prima della sentenza di condanna - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'imposta di registro dell'importo riconosciuto con sentenza civile a seguito del recesso unilaterale dei committenti dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c. Sosteneva che l'indennizzo costituisse il corrispettivo di una prestazione di servizi soggetta a IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Contestava inoltre che la Commissione Tributaria Regionale avesse considerato, come motivo nuovo, la chiusura della partita IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata. Ha stabilito che l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c. ha natura risarcitoria e non costituisce il corrispettivo di una cessione o prestazione di servizi; pertanto, non è soggetto a IVA. Le somme ancora dovute in forza della condanna sono soggette all'imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. Fanno eccezione le somme già versate o fatturate durante l'esecuzione del contratto, che costituiscono corrispettivi per prestazioni eseguite e restano soggette a IVA. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1671 c.c.
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
L'indennizzo dovuto in caso di recesso unilaterale del committente ha natura risarcitoria, perché mira a tenere indenne l'appaltatore dalle conseguenze economiche del recesso e non remunera una prestazione autonomamente resa.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 1, 3, 6, comma 3, e 21, comma 4
L'IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa. L'indennizzo ex art. 1671 c.c., in quanto risarcitorio e non corrispettivo di una prestazione, è escluso dalla base imponibile IVA. Restano imponibili le somme già maturate, versate o fatturate come corrispettivo delle opere eseguite.
D.P.R. n. 131/1986, art. 40
Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro impedisce, in linea generale, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale agli atti soggetti, anche teoricamente, a IVA. Tale principio non opera per l'indennizzo risarcitorio, che non è soggetto a IVA.
Art. 8, lett. b), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986
Le sentenze e gli altri atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme sono soggetti all'imposta di registro proporzionale del 3%. La disposizione si applica alle somme riconosciute a titolo di indennizzo risarcitorio.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è corretto, anche se la motivazione deve essere sostituita o rettificata.
Art. 345 c.p.c. e art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Il divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in appello non impedisce l'esame di una mera difesa, quale il rilievo relativo alla chiusura della partita IVA.
Massime di principio
- Per distinguere IVA e imposta di registro occorre individuare la causa concreta della somma: se remunera una prestazione eseguita è un corrispettivo soggetto a IVA; se compensa un danno o una perdita derivante dal recesso è un indennizzo risarcitorio soggetto a imposta di registro.
- Nel recesso unilaterale del committente da un appalto, le somme riferite a spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno ai sensi dell'art. 1671 c.c. hanno normalmente natura risarcitoria e non sono soggette a IVA.
- Le somme già pagate o fatturate durante l'esecuzione del contratto conservano natura di corrispettivo e devono essere assoggettate a IVA, anche se successivamente ricomprese in una sentenza di condanna.
- La chiusura o la mancata riapertura della partita IVA non determina da sola la natura fiscale della somma: la qualificazione dipende dalla causa giuridica dell'importo e dalla natura dell'operazione.
- Quando una sentenza condanna al pagamento di somme aventi natura risarcitoria, l'imposta di registro proporzionale del 3% si applica normalmente all'importo non già qualificabile come corrispettivo IVA.
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