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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35893/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e errata applicazione degli artt. 3 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sostenendo l inesistenza soggettiva non provata e che le prestazioni fossero state effettivamente svolte (almeno in parte) dal Cutroneo; 2) mancato superamento della soglia di punibilita ex art. 3 d.lgs. 74/2000 in relazione al debito d imposta, in ragione della transazione fiscale che avrebbe ridotto l importo a carico del Cutroneo; 3) mancata applicazione della causa di non punibilita per particolare tenuita ex art. 131-bis c.p., invocando il modesto scostamento rispetto alla soglia di punibilita e l avvenuto adempimento o la transazione fiscale intervenuta

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato la sentenza di appello. In particolare: - il primo motivo e stato dichiarato inammissibile per aspecificita e perche riproduceva censure di merito gia affrontate e valutate coerentemente dai giudici di merito; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha accertato l emissione da parte di Pregara di due fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e la successiva retrocessione della maggior parte delle somme al Cutroneo, configurando interposizione fittizia ai sensi dell art. 8 d.lgs. 74/2000; - il secondo motivo e stato ritenuto manifestamente infondato: la determinazione del quantum dell imposta ai fini penali e autonoma rispetto all accordo tributario e la transazione con l Agenzia delle Entrate non vincola il giudice penale; la Corte ha confermato che l evasione superava la soglia di punibilita ex art. 3 d.lgs. 74/2000; - il terzo motivo e stato giudicato infondato: pur prendendo atto delle modifiche normative che disciplinano la valutazione della causa di non punibilita per particolare tenuita (anche in relazione al pagamento e alle transazioni), la Corte ha ritenuto che i presupposti per l applicazione di art. 131-bis c.p. non sussistessero nel caso concreto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. In precedenza la Corte d appello aveva confermato la condanna del Pregara a anni 1 e mesi 1 di reclusione, pena sospesa, per i reati contestati ai capi A) e B) (art. 8 d.lgs. 74/2000) e del Cutroneo a anni 1 di reclusione, pena sospesa, per il reato contestato al capo C) (art. 3 d.lgs. 74/2000).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Punisce chi emette fatture per operazioni inesistenti a fini di consentire l evasione a terzi; la Corte ha interpretato la norma includendo le fatturazioni soggettivamente false e le operazioni parzialmente inesistenti, ritenendo configurata l interposizione fittizia.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3

    Norma sulla soglia di punibilita per l evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che la quantificazione dell imposta evasa ai fini penali sia autonoma rispetto alla determinazione raggiunta in sede di transazione tributaria e che la soglia di punibilita fosse superata.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto; la Corte ha ricordato che le condotte successive (pagamento, transazione) possono essere valutate nel giudizio complessivo ma non comportano di per se la tenuita se al momento del fatto l offesa non era tale.

  • d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (novella art. 13 d.lgs. n. 74/2000, comma 3-ter)

    Ha introdotto indici che il giudice deve valutare in modo prevalente ai fini della non punibilita per particolare tenuita, tra cui l avvenuto adempimento integrale secondo piano di rateizzazione; la Corte ha applicato i criteri ricordando che l adempimento o la transazione non determinano automaticamente la non punibilita.

  • d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 comma 4

    Riferimento alla disciplina che impedisce la detrazione di talune voci fiscali nel caso di soggetto interposto; la Corte ha richiamato la norma per escludere che l imposta versata dalla persona intestataria della fattura possa essere portata in detrazione dal reale autore dell illecito.

  • cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; invocata dai ricorrenti e richiamata dalla Corte nel valutare le censure di violazione di legge relative alla motivazione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173 comma 1

    Richiesto dal difensore per la delimitazione dei motivi nel ricorso; la Corte ha richiamato il rispetto dei limiti di motivazione richiesti.

  • cod. proc. pen., art. 591 comma 1 lett. c)

    Norma che prevede l inammissibilita del ricorso per aspecificita; la Corte l ha applicata per dichiarare inammissibile il primo motivo che riproduceva censure di merito gia esaminate.

Massime di principio

  • L emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e punibile anche quando l operazione materiale sia stata in tutto o in parte eseguita da un soggetto diverso da quello indicato in fattura; la cosiddetta falsita soggettiva integra il reato tributario.
  • La quantificazione dell imposta evasa ai fini penali e autonoma rispetto all importo concordato o transatto in sede amministrativa; una transazione con l Agenzia delle Entrate non vincola il giudice penale nella determinazione della soglia di punibilita.
  • Il pagamento del debito tributario o la transazione possono essere considerati ai fini della valutazione della particolare tenuita ex art. 131-bis c.p., ma non determinano automaticamente la non punibilita se, al momento del fatto, l offesa non era di per se minuta.
  • La qualita di soggetto interposto comporta che l imposta versata dall intestatario della fattura non possa essere semplicemente computata a riduzione della responsabilita penale dell autore materiale dell illecito; le retrocessioni e i flussi finanziari indicativi di simulazione sono elementi valutabili come prova di interposizione fittizia.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e non limitarsi a ripetere motivi di merito gia valutati e respinti in grado di appello: la mancanza di correlazione con la motivazione impugnata conduce all inammissibilita.
  • Per ottenere l applicazione della causa di non punibilita per particolare tenuita nei reati tributari e necessario dimostrare, oltre il limitato scostamento dalla soglia, anche gli elementi indicati dalla normativa (es. adempimento integrale secondo piano di rateizzazione), nonche un complessivo giudizio di irrilevanza della offesa.

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