Cassazione Penale, Sentenza n. 25520/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Ottomano impugnava la sentenza del Tribunale di Bari che aveva assolto l'imputato dal reato di truffa e, rigettando la domanda di condanna formulata dal querelante Petruzzi, aveva ritenuto "equidistanza" fra le posizioni delle parti in ordine alla domanda risarcitoria. Il ricorso sosteneva che tale motivazione fosse illogica e non tenesse conto dell'illegittimità e dell'improponibilità dell'azione civile in sede penale, dell'esistenza di una precedente sentenza civile di primo grado e del carattere meramente civilistico della vicenda; inoltre si osservava che la parte civile avrebbe agito in abuso del diritto e con colpa grave perseverando nella richiesta risarcitoria in sede penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha confermato che il Tribunale, nell'assolvere, aveva correttamente valutato la situazione ritenendo una sostanziale "equidistanza" delle posizioni in ordine alla domanda risarcitoria, e che tale valutazione escludeva la responsabilità automatica del querelante per le spese. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che esclude una responsabilità oggettiva del querelante e stabilisce che la condanna alle spese è ammessa solo previa valutazione motivata della colpa. Inoltre la Cassazione ha osservato che non è consentito riformare in sede di legittimità la valutazione di merito compiuta dal giudice di cognizione.
Norme richiamate
art. 541 cod. proc. pen.
Richiamato nella sentenza di merito in relazione al rigetto della domanda di condanna del querelante; indicazione normativa utilizzata dal Tribunale per motivare il rigetto della richiesta risarcitoria in sede penale
art. 427 cod. proc. pen., 2° comma
Richiama l'esigenza che la condanna alle spese sia preceduta da un motivato giudizio sulla sussistenza di colpa: la norma non ammette una responsabilità automatica del querelante basata solo sulla causalità materiale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso
Corte di Cassazione, sez. n. 56929 del 03/10/2017
Precedente richiamato dalla Corte che sintetizza l'orientamento secondo cui la responsabilità del querelante per le spese richiede una valutazione di colpa e non può essere imposta automaticamente
Corte Costituzionale, sentenze nn. 165/1974, 52/1975, 29/1992, 180/1993, 423/1993
Serie di pronunce che hanno dichiarato illegittime disposizioni o interpretazioni che prevedevano la condanna automatica del querelante alle spese in caso di proscioglimento; consolidano il principio che la rifusione delle spese è ammessa solo se emerge una colpa del querelante
Massime di principio
- La mera proscioglimento o assoluzione dell'imputato non comporta automaticamente la condanna del querelante al pagamento delle spese: è necessario un giudizio motivato di colpa del querelante.
- Il giudice di merito può ritenere che vi sia una "equidistanza" fra le posizioni delle parti circa la pretesa risarcitoria; tale valutazione, se adeguatamente motivata, esclude la responsabilità per le spese a carico del querelante.
- La Corte di Cassazione in sede di legittimità non procede a una nuova valutazione del merito dei fatti: non sono ammesse operazioni di riesame libero delle risultanze che il giudice di primo grado ha valutato.
- Se la controversia ha in sostanza natura civilistica (es. mera inadempienza contrattuale) e la parte civile ha già agito o ottenuto decisioni in sede civile, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale può essere contestabile, ma per ottenere la condanna per abuso o responsabilità occorre dimostrare la colpa o l'abuso.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di essere condannato alle spese (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è rigettato; la misura delle spese può essere commisurata alla non particolare complessità della questione quando la giurisprudenza applicata è consolidata.
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