Cassazione Civile, Ordinanza n. 23657/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia trae origine da una condanna della Corte dei conti per danno erariale, resa in primo grado nei confronti di due ex presidenti e tre ex dirigenti di un istituto zooprofilattico, ritenuti responsabili, a titolo doloso, della illecita proroga di convenzioni di servizio con una società privata, con conseguenti maggiori costi per l’amministrazione. In appello la condanna è stata ridotta nel quantum; successivamente, su istanza della Procura contabile, è stata corretta un’asserita svista materiale nella cifra del risarcimento, che i ricorrenti hanno ritenuto invece una nuova valutazione in peius. Davanti alle Sezioni Unite i ricorrenti hanno proposto due ricorsi contro la sentenza d’appello e uno contro l’ordinanza di correzione dell’errore materiale, deducendo, in sostanza, eccesso di potere giurisdizionale: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché il risarcimento era stato attribuito alla Regione Puglia anziché all’istituto indicato nella contestazione; 2) errata esclusione dell’applicazione dello ius superveniens introdotto dalla l. n. 120/2020 sul dolo erariale; 3) illegittima correzione della cifra liquidata, che avrebbe trasformato una condanna simbolica o comunque molto più bassa in una condanna di euro 500.000, mediante un uso improprio del procedimento di correzione di errore materiale.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze non investissero i limiti esterni della giurisdizione, ma denunciassero errori processuali o di merito: la pretesa violazione della correlazione tra contestazione e decisione, l’applicazione o meno della disciplina sopravvenuta sul dolo erariale e la correzione dell’errore materiale nella quantificazione del danno. Secondo la Corte, il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errores in procedendo o in iudicando, neppure quando vengano evocati profili di abnormità, anomalia o violazione del diritto UE. È stata inoltre esclusa la possibilità di sindacare, in questa sede, il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In conseguenza dell’inammissibilità, è stato disposto anche l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
il controllo della Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, non estendendosi al merito o agli errores in procedendo/in iudicando
art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni
richiamato per definire la funzione nomofilattica della Cassazione e il controllo sui limiti delle giurisdizioni
art. 360 c.p.c.
per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso
la disposizione è letta in coerenza con il perimetro ristretto del ricorso avverso le decisioni dei giudici speciali
art. 207 c.g.c.
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
conferma che le decisioni della Corte dei conti in appello o unico grado sono impugnabili in Cassazione solo per questioni di giurisdizione
art. 335 c.p.c.
richiamato per la riunione dei ricorsi proposti contro la sentenza d'appello e contro l'ordinanza di correzione
art. 267 TFUE
si afferma che il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è deducibile come motivo inerente alla giurisdizione
art. 287-288 c.p.c.
richiamati dai ricorrenti nel motivo contro l'ordinanza di correzione, ma la Corte non ravvisa alcun eccesso di potere giurisdizionale
art. 112-113 c.g.c.
richiamati nel motivo sull'ordinanza di correzione, ma ritenuti estranei al sindacato di giurisdizione
art. 1, comma 1, l. n. 20/1994
è la norma sulla responsabilità erariale rispetto alla quale viene denunciata l'erronea applicazione del testo novellato
art. 21, comma 1, l. n. 120/2020
la Corte d'appello aveva ritenuto la norma non applicabile ai fatti anteriori; la censura su tale punto è qualificata come errore di diritto, non di giurisdizione
art. 194 c.g.c.
richiamato nel ragionamento della Corte d'appello sulla possibilità di integrazione probatoria in appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammissibile solo per vizi attinenti alla giurisdizione, ossia per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; restano invece estranei al controllo di legittimità gli errori di procedura e di merito.
- La denuncia di violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, così come la contestazione dell’interpretazione o applicazione di norme sostanziali sopravvenute, integra un errore in procedendo o in iudicando, non un motivo inerente alla giurisdizione.
- L’asserita abnormità, anomalia o radicale stravolgimento delle norme di riferimento non amplia il perimetro del sindacato di giurisdizione della Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali.
- Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte del giudice contabile non è sindacabile in Cassazione come vizio di giurisdizione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, la censura che investa la reale interpretazione del decisum o la nuova valutazione del quantum, anziché la mera emenda di un refuso, non trasforma la doglianza in questione di giurisdizione, ma resta un tema di corretta applicazione processuale o di merito.
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