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Sentenza

Sentenza n. 3243/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento del 14/04/2026, con il quale sono state assegnate solamente 18 ore di sostegno in favore del minore, conosciuto a mezzo PEC in data 14/04/2026; e per la declaratoria del diritto del minore a fruire della integrale copertura del sostegno scolastico per tutta la durata della settimana scolastica, la quale consta di 33 ore settimanali complessive (30 mattutine, 3 pomeridiane); nonché per la condanna degli odierni resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore, in conseguenza dell'incongruo ed insufficiente monte ore di sostegno erogato durante l'anno scolastico 2025/26;

Giustizia amministrativa202602504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dirigenziale di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico, a fronte di una richiesta di copertura integrale dell'orario di 33 ore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, affetto da grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e da disturbo del neurosviluppo orientato per disturbo dello spettro autistico, aveva ricevuto soltanto 18 ore settimanali di sostegno. Il GLO, nel verbale del 3 novembre 2025, aveva indicato la necessità di ulteriori 15 ore, così da garantire la copertura dell'intero orario scolastico di 33 ore, comprese le attività pomeridiane e musicali. Il PEI 2025/2026 aveva confermato la necessità di un supporto costante e continuativo, con rapporto 1:1, per l'intera giornata scolastica. Il ricorso contestava quindi l'illegittimità dell'assegnazione ridotta per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la lesione del diritto all'educazione, all'istruzione, allo studio e all'integrazione scolastica. Era inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata fruizione del sostegno nella misura necessaria.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che dagli atti del procedimento emergesse la piena consapevolezza dell'amministrazione circa il fabbisogno di copertura integrale dell'orario scolastico, come accertato dal GLO e recepito nel PEI, mentre l'atto impugnato si era limitato ad assegnare 18 ore senza fornire una congrua giustificazione. La successiva relazione del dirigente scolastico non poteva integrare ex post la motivazione dell'atto, anche perché non proveniva dal medesimo organo multidisciplinare competente. Il provvedimento è stato pertanto annullato e l'amministrazione è stata obbligata a riesercitare il potere assegnando il sostegno in relazione al fabbisogno effettivo, con copertura dell'intero orario di 33 ore, entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata accolta anche la domanda risarcitoria: la mancata assegnazione delle ore necessarie è stata ritenuta lesiva e causalmente idonea a produrre danni alla frequenza e alla piena integrazione scolastica, con colpa dell'amministrazione non esclusa dalla carenza di organico. Il danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente in euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione del sostegno integrale, dal verbale del GLO del 3 novembre 2025 sino all'effettiva assegnazione delle ore, oltre rivalutazione e interessi secondo le modalità indicate in motivazione. L'amministrazione è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale base dell'accertamento della condizione di grave disabilità del minore.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

    Il PEI ... esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

    Il PEI, elaborato e approvato dal GLO, individua gli obiettivi, gli interventi inclusivi e la proposta delle risorse professionali necessarie, sulla base del concreto funzionamento dell'alunno.

  • art. 12, comma 5, l. 104/1992

    È richiamato quale riferimento normativo del PEI e della progettazione individualizzata dell'inclusione scolastica.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda risarcitoria e ai presupposti della responsabilità dell'amministrazione per lesione di interessi giuridicamente tutelati.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È richiamato per motivare il rinvio sintetico ai precedenti della Sezione sui presupposti della responsabilità risarcitoria.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il PEI elaborato e approvato dal GLO costituisce il riferimento tecnico-amministrativo per individuare gli interventi e le risorse di sostegno necessari alla piena inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, compresa la proposta del numero di ore di sostegno.
  • L'amministrazione scolastica non può assegnare un numero di ore di sostegno inferiore a quello indicato nel PEI e dal GLO senza una specifica, congrua e adeguatamente istruita motivazione, riferita al concreto fabbisogno dell'alunno.
  • La motivazione del provvedimento di assegnazione del sostegno non può essere integrata ex post mediante una relazione successiva del dirigente scolastico, soprattutto quando tale relazione non provenga dal GLO che ha accertato il fabbisogno individuale.
  • La carenza di organico di insegnanti di sostegno non costituisce, di per sé, una causa di forza maggiore idonea a giustificare la mancata attuazione del diritto del minore disabile alla piena integrazione scolastica; l'amministrazione deve attivare tempestivamente gli strumenti organizzativi, inclusa la richiesta di posti in deroga, necessari a garantire la copertura del fabbisogno.
  • La mancata assegnazione delle ore di sostegno corrispondenti al fabbisogno concreto può integrare un danno non patrimoniale risarcibile, quando incida sulla frequenza, sul diritto allo studio e sulla piena integrazione scolastica, con responsabilità dell'amministrazione qualora risultino la lesione, il nesso causale e l'elemento soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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