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Sentenza

Sentenza n. 10609/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202404625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento orale del Questore di Viterbo adottato ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l'ammonimento orale emesso dal Questore di Viterbo il 20 dicembre 2023, chiedendone l'annullamento. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della rinuncia al ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata il 12 maggio 2026 e ritenuta ritualmente formulata ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a. Ne ha dichiarato la conseguente estinzione ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza esaminare la legittimità dell'ammonimento orale. Le spese di lite sono state compensate. Quanto all'istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale ha disposto l'acquisizione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, di una dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni reddituali della ricorrente per gli anni 2024 e 2025, rinviando la decisione sul compenso all'udienza camerale del 24 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009

    Disposizione indicata quale base normativa dell'ammonimento orale del Questore impugnato.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritenuta ritualmente formulata, consente la definizione del giudizio per estinzione.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Prevede l'estinzione del giudizio quale conseguenza della rinuncia ritualmente formulata.

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    Richiede, ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti reddituali rilevanti fino alla definizione del processo.

  • art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Il limite reddituale è determinato considerando la somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ciascun componente della famiglia.

  • artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000

    Costituiscono la base normativa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta dal Tribunale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente formulata determina l'estinzione del giudizio e impedisce l'esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
  • Ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, il giudice può richiedere una dichiarazione sostitutiva aggiornata sulle condizioni reddituali maturate negli anni successivi a quello già indicato nell'istanza, purché anteriori alla definizione del processo.
  • Il requisito reddituale per il patrocinio a spese dello Stato deve essere verificato considerando il reddito complessivo imponibile dei componenti del nucleo familiare secondo i criteri previsti dal d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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