Cassazione Civile, Ordinanza n. 28642/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un acquirente aveva convenuto dinanzi al tribunale l'impresa venditrice dell'auto e la titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche che aveva curato la documentazione della compravendita, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione all'acquisto del veicolo. Il tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti della venditrice e l'aveva rigettata verso la titolare dell'agenzia. La corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione dell'attore e aveva condannato anche la titolare dell'agenzia, in solido con la venditrice, al pagamento del medesimo importo già posto a carico di quest'ultima. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della l. 264/1991, oltre a contestare la valutazione della diligenza richiesta nell'esecuzione del contratto di consulenza automobilistica e la conseguente qualificazione della sua responsabilità; con il secondo, omesso esame di fatti decisivi e omessa motivazione sulla quantificazione del danno, lamentando che la corte d'appello si fosse limitata a recepire senza autonoma giustificazione l'importo liquidato al venditore dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché in gran parte rivolto a contestazioni di fatto sulla condotta ritenuta negligente dal giudice di merito; inoltre, la doglianza sulla violazione degli artt. 6 e 7 l. 264/1991 è stata giudicata non confrontarsi con l'effettiva ratio della decisione d'appello e con il contenuto del foglio provvisorio alla luce del D.M. 8 febbraio 1992. Il secondo motivo è stato rigettato perché la motivazione sulla quantificazione del danno è stata considerata implicitamente desumibile dalla scelta del giudice d'appello di porre a carico della ricorrente lo stesso importo liquidato al venditore, ritenendo sussistente una sostanziale parità di posizione tra i coobbligati; la censura è stata anche reputata generica e non emendabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione accertamenti di fatto o la valutazione della condotta compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo è scrutinabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non consente una nuova valutazione del merito né una diversa quantificazione del danno da parte della Cassazione.
artt. 6 e 7 l. 264/1991
Le norme sulla circolazione dei mezzi di trasporto e sulla documentazione provvisoria devono essere lette in coerenza con il contenuto del foglio provvisorio e con la disciplina vigente all'epoca, non in modo astratto o svincolato dal dato normativo richiamato dal giudice di merito.
D.M. 8 febbraio 1992
È richiamato quale disciplina vigente all'epoca per valutare il contenuto e la funzione del foglio provvisorio relativo alla circolazione del veicolo.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa liquidazione del danno, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato.
- La motivazione sulla quantificazione del danno può essere anche implicita quando la decisione richiami in modo inequivoco la liquidazione effettuata per un altro coobbligato, valorizzando la sostanziale parità della posizione dei responsabili.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se la doglianza è eccentrica rispetto a tale ratio, il motivo è inammissibile o infondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28588/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28593/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28596/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28597/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28599/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_civile · 29 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28600/2025 del 29/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →