Sentenza n. 7002/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento “A) del Decreto della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 e dei relativi allegati, che, ai sensi dell'art 9 ter, co. 9 bis del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. nella l. 6.8.2015, n. 125, ha definito l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale (“SSR”), per la parte in cui vi include la Società ricorrente, ponendo a suo carico la quota di complessivi € 160.430,96; e di tutti gli atti ivi richiamati, ancorché non conosciuti, qualora ne costituissero presupposto, ivi espressamente compresi i decreti nn. 634 e 696 del 2019, adottati dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e gli altri indicati in ricorso; A-bis) della nota regionale prot. n. 0239210/P/GEN d.d. 14.11.2022, di avvio del procedimento volto all'adozione del decreto di individuazione dell'elenco delle aziende fornitrici soggette a ripiano, notificata alla società in pari data; B) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (“DM 2012”) e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante; C) la Circolare del Ministero della Salute prot n 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30.12.2018, n. 145”; D) l’Accordo Rep Atti n 181/CSR del 7 11 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n 78, convertito con modificazioni dalla l6.8.2015, n 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; E) il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 216 del 15 9 2022, di “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; F) il Decreto del Ministro della Salute del 6.10.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022 – Serie generale n 251, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; G) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusa l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 (Rep Atti n 213/CSR), entrambe non conosciute, che hanno concorso direttamente o indirettamente all’adozione degli atti impugnati; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme da esse eventualmente percepite, anche mediante compensazione, per effetto degli atti impugnati, oltre che per la condanna della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a depositare in giudizio, ex artt. 116, co. 2 e 64, co 3 e ss. c.p.a., tutti gli atti relativi al procedimento che ha condotto alla definizione dell’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, co. 9 bis del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. nella legge 6.8.2015, n. 125, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale e che ha concorso, direttamente o indirettamente, a includervi la Società ricorrente, ponendo a suo carico la quota di ripiano specificata nell’atto sub A";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di individuazione dell'impresa tra le aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con addebito di € 160.430,96, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il decreto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che, in attuazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, aveva individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a suo carico la quota di € 160.430,96. Erano stati impugnati anche gli atti ministeriali e interistituzionali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'accordo del 7 novembre 2019, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere versato l'importo dovuto nella misura ridotta del 25%, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La Regione, tuttavia, non aveva effettuato la comunicazione dell'accertamento del versamento alla segreteria del TAR secondo quanto previsto dalla disposizione sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 ha fatto venir meno l'interesse della società alla decisione sul ricorso, ma non ha integrato la specifica fattispecie legale di cessazione della materia del contendere prevista dalla medesima disposizione, poiché la Regione non aveva comunicato alla segreteria del TAR l'avvenuto accertamento del versamento. Il giudice ha quindi distinto la cessazione della materia del contendere, subordinata agli adempimenti normativamente previsti, dalla sopravvenuta carenza di interesse, rilevata nel caso concreto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale dell'esito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
eventuale quota di ripiano per gli anni 2015-2018
La disposizione costituisce il fondamento del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici.
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ... La ... cessazione della materia del contendere ... [richiede che gli accertamenti siano] comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio
Il versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali; la cessazione della materia del contendere nei ricorsi pendenti è però collegata anche alla comunicazione dell'accertamento regionale alla segreteria del TAR.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
eventuale quota di ripiano per gli anni 2015-2018
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
eventuale quota di ripiano per gli anni 2015-2018
È stato applicato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e determina il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale opera solo se sono integralmente realizzati gli adempimenti e le condizioni procedurali stabiliti dalla stessa disposizione; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma non la cessazione della materia del contendere.
- La mancata comunicazione alla segreteria del TAR dell'accertamento regionale previsto dalla legge impedisce l'integrazione della specifica fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, pur potendo risultare comunque cessato l'interesse del ricorrente alla decisione per effetto dell'adempimento sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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