Cassazione Penale, Sentenza n. 28006/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Foglia ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza n. 36339/22 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, articolando tre censure principali: (1) errore di fatto relativo all'interpretazione di un frame tratto da un'intercettazione audiovisiva nel colloquio del 10/03/2013 con il figlio, con la tesi che la Corte di cassazione avrebbe travisato il contenuto (attribuendo una 'confessione' mai avvenuta) e omesso l'esame di doglianze connesse; (2) errore di fatto per avere la sentenza impugnata fatto riferimento errato a una pronuncia (indicare la sentenza n. 699/12/05/2021 della Sesta Sezione) e per avere attribuito a Foglia un ruolo direttivo nelle associazioni quando, secondo il ricorso per cassazione citato, il ruolo era di semplice partecipante; (3) omissione di esame del settimo motivo relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, con rimprovero di non aver considerato fatti favorevoli al ricorrente.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i profili denunciati rientrino, in gran parte, nel travisamento della prova attribuibile ai giudici di merito o in censure già esaminate dalla Corte di cassazione, non configurando l'errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. Né l'omesso esame dei motivi è stato considerato decisivo: ove l'omissione sia apparente o il motivo sia assorbito da altri esami, non sussiste il vizio rilevante per il rimedio straordinario. Il secondo motivo è risultato manifestamente infondato o aspecifico; il terzo motivo è inammissibile perché la corte ha adeguatamente motivato la conferma del diniego delle attenuanti generiche valorizzando la pericolosità e le modalità della condotta. Complessivamente il ricorso non è stato accolto e il ricorrente è stato condannato (sentenza rigettata, con condanna alle spese processuali indicata nella decisione).
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modificazioni
citato nel testo come disciplina della requisitoria scritta e della richiesta di discussione orale nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione
la norma viene richiamata in relazione alle formalità procedurali (requisitoria scritta e richiesta di discussione orale), senza incidere sul merito del ricorso straordinario
Art. 625-bis cod. proc. pen.
norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto dinanzi al Presidente della Repubblica (e i criteri di rilevanza dell'errore percettivo)
la Corte interpreta rigidamente l'art. 625-bis: rilevante è solo l'errore di percezione della Corte di legittimità sugli atti del giudizio di cassazione che abbia condotto a diversa decisione; i travisamenti della prova dei giudici di merito, o omissioni non decisive, non rientrano nel rimedio
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato come limite all'articolazione dei motivi nel ricorso
la Corte invoca il limite di ammissibilità dei motivi previsto dall'art. 173 disp. att., sottolineando che censure aspecifiche o non decisive risultano inammissibili
Art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)
richiamato in relazione alla proroga della disciplina procedurale sul termine per la discussione orale
menzionato solo per contesto procedurale sulla requisizione/discussione, senza incidenza sul merito del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è rimedio stretto: ammissibile solo per errori percettivi della Corte di legittimità sugli atti del giudizio di cassazione che abbiano incidenza decisiva sulla decisione.
- Il travisamento della prova compiuto dai giudici di merito non costituisce di per sé errore di fatto opponibile con il ricorso straordinario, se non quando si dimostri un'errata trasposizione percettiva 'fotografica' degli atti da parte del giudice di legittimità stesso.
- L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione dà luogo a rimedio straordinario solo se l'omissione era decisiva e determinava inevitabilmente una decisione diversa; l'onere probatorio è del ricorrente.
- Le questioni di interpretazione o di valutazione del 'significato' delle prove (rispetto al mero 'significante' neutro) rientrano nella cognizione di merito e non sono riapparenti in sede di ricorso straordinario.
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto, è essenziale dedurre tempestivamente i motivi nelle sedi ordinarie di impugnazione (cassazione) e dimostrare con chiarezza il carattere percettivo e decisivo dell'errore imputato alla Corte di legittimità.
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