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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24754/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva aggravato la misura cautelare a carico di Alessia Scognamiglio sostituendo l'obbligo di dimora (con divieto di allontanarsi dal comune di Napoli) con gli arresti domiciliari per la gravità indiziaria del reato di truffa ai danni di persone anziane. Il motivo principale del ricorso era la violazione di legge (richiamando l'art. 276 c.p.p.) e il vizio di motivazione: la difesa censurava che l'ordinanza si limitasse a richiamare le produzioni del pubblico ministero senza fornire autonome e sufficienti ragioni per l'aggravamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla presunta carenza di autonoma motivazione, ritenendo invece che il Tribunale avesse fornito una persuasiva e autonoma valutazione: la ricorrente aveva reiterato condotte delittuose a breve distanza temporale (due mesi) dal precedente arresto e aveva violato il contenuto essenziale della precedente misura (divieto di allontanarsi dal comune di Napoli), segni di spregiudicatezza e pericolosità che giustificavano l'aggravamento. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza è resa a motivazione semplificata e sono disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Ha disciplinato il rito con contraddittorio scritto per il procedimento; nella sentenza si segnala che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come parametro di censura per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse autonoma e sufficiente, quindi la censura risultava infondata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata equitativamente in euro 3.000.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi all'esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • L'aggravamento di una misura cautelare può essere giustificato quando emergono elementi concreti di reiterazione del reato e di violazione della misura precedente, che denotano pericolosità e spregiudicatezza della persona.
  • La Corte di legittimità verifica che il giudice di merito abbia fornito motivazioni autonome e logicamente collegate ai fatti: una mera ripetizione delle argomentazioni del pubblico ministero è criticabile, ma se il tribunale espone valutazioni proprie fondate sui fatti l'aggravamento è legittimo.
  • In Cassazione le censure devono prospettare specifici vizi di diritto o di motivazione; argomentazioni meramente ridondanti o ricostruzioni alternative dei fatti rischiano l'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutato il rischio economico prima di proporre il ricorso.
  • In casi simili è utile concentrare il ricorso su errori specifici di diritto o incoerenze motivazionali dimostrabili (contraddizioni formali, assenza di elementi indispensabili nella motivazione) piuttosto che su una generale contestazione dei fatti.

Testo integrale

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