Cassazione Penale, Sentenza n. 4580/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/06/2024 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che aveva accolto il reclamo presentato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen.) e aveva revocato la precedente autorizzazione per la permanenza di un dispositivo di lettura musicale concessa a Pagano, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente denunciava inosservanza o erronea applicazione dell'art. 678 cod. proc. pen. (punto ripreso nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il motivo è che, con dichiarazione autografa pervenuta via PEC il 9 settembre 2024, Pagano ha espressamente rinunciato al ricorso, avendo la direzione dell'istituto penitenziario eseguito il provvedimento di reclamo. In precedenza il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità. Decisione resa in data 20 novembre 2024 dal Consigliere estensore.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.
Norma di riferimento che giustifica misure restrittive della detenzione e la valutazione dell'ammissione di oggetti personali; qui costituisce il contesto normativo della decisione sul dispositivo musicale.
art. 35-bis e art. 69, comma 6, Ordinamento penitenziario
ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen.
Prevedono i poteri del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di proporre reclamo e il ruolo del Tribunale di sorveglianza quale giudice di rinvio; la Corte ha richiamato tali disposizioni come base procedurale del reclamo accolto.
art. 678 cod. proc. pen.
inosservanza o erronea applicazione dell'art. 678 cod. proc. pen.
Articolo indicato dal ricorrente come violato o erroneamente applicato; dal testo emerge che la censura è stata proposta ma la decisione di merito è divenuta priva di interesse per la rinuncia del ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata come base formale del motivo unico presentato dal ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di sintesi con cui il ricorrente doveva enunciare il motivo di impugnazione nelle parti necessarie per la Corte di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e formale al ricorso determina la sopravvenuta carenza di interesse e porta alla declaratoria di inammissibilità: se l'oggetto del ricorso è stato attuato o la prestazione richiesta è stata già eseguita, il ricorso diventa privo di utilità.
- Quando la parte resistente (es. amministrazione penitenziaria) esegue il provvedimento impugnato, il ricorrente dovrebbe valutare rapidamente se mantenere il gravame sia ancora utile; la mancata utilità può comportare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La Procura generale può chiedere la declaratoria di inammissibilità quando sussistono i presupposti di mancanza di interesse sopravvenuta; il giudice di legittimità valuterà la sussistenza di tale mancanza prima di entrare nel merito.
- In casi simili è consigliabile documentare tempestivamente l'effettiva utilità del ricorso (es. inibire l'esecuzione o richiedere misure provvisorie) se si intende evitare che l'esecuzione del provvedimento rendo il ricorso inutile.
- Le impugnazioni devono essere formulate in modo conforme alle prescrizioni procedurali (art. 606 c.p.p. e limiti di motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.); tuttavia, anche una censura formalmente corretta può risultare inefficace se sopravvengono fatti che eliminano l'interesse a procedere.
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