Ordinanza n. 8507/2026 - Roma, Sezione 3T
Ottemperanza della sentenza n.-OMISSIS- pubblicata dal T.A.R. Lazio – Roma, sez. III ter, in data 20 ottobre 2025 e la declaratoria di inefficacia del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia n. -OMISSIS-del 18 novembre 2025, conosciuto in data 1° dicembre 2025, avente a oggetto Procedura per la chiamata di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30.12.2010, N. 240 art. 24 comma 3 lett. b) come professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 30.12.2010, N. 240; nonché, in subordine, previa conversione del rito ai sensi dell’articolo 32, comma 2, c.p.a., annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia - del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia n. -OMISSIS-del 18 novembre 2025, conosciuto in data 1° dicembre 2025, avente a oggetto Procedura per la chiamata di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30.12.2010, N. 240 art. 24 comma 3 lett. b) come professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 30.12.2010, N. 240; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia -OMISSIS- del 28 novembre 2025 firmato e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo il 19 dicembre 2025, limitatamente al punto -OMISSIS-della deliberazione recante Avvio procedure di valutazione per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; - del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia -OMISSIS- del 24 settembre 2025 e della relativa nota del Rettore del 30 settembre 2025; della nota dell’Università degli Studi della Tuscia (a firma della Prof.ssa -OMISSIS-) in data 12 novembre 2025; della nota dell’Università degli Studi della Tuscia (a firma della Prof.ssa -OMISSIS-) in data 26 novembre 2025; della nota dell’Università degli Studi della Tuscia (a firma del Dott. -OMISSIS-) in data 29 novembre 2025; della nota dell’Università degli Studi della Tuscia (a firma del Dott. -OMISSIS-) in data 9 gennaio 2026; con la conseguente condanna dell’Università degli Studi della Tuscia a deliberare la richiesta di avvio della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia della dottoressa -OMISSIS-, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; nonché, in ogni caso, per il risarcimento del danno ingiusto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia del 18 novembre 2025, nonché gli ulteriori atti connessi, nell'ambito della procedura per la chiamata a professore di seconda fascia; in via principale, comportamento e atto dedotti come elusivi della sentenza da ottemperare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di ottemperanza della sentenza del TAR Lazio pubblicata il 20 ottobre 2025, chiedendo la declaratoria di inefficacia del verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 novembre 2025 e degli ulteriori atti presupposti, conseguenti o connessi, relativi alla procedura di chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010. Ha inoltre formulato, in subordine, domanda di annullamento degli stessi atti, previa sospensione cautelare, chiedendo la conversione del rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., nonché la condanna dell'Università a deliberare la richiesta di avvio della procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia e, in ogni caso, il risarcimento del danno ingiusto. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha rilevato la stretta connessione tra i motivi di impugnazione e l'esigenza di una trattazione congiunta delle domande di ottemperanza, annullamento e risarcimento. In applicazione dell'art. 32 c.p.a., ha disposto la trattazione unitaria dell'intera controversia con il rito ordinario, fissando l'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. Ogni ulteriore statuizione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata. L'ordinanza, quindi, non decide la fondatezza delle domande né concede o nega una tutela cautelare.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
disporre la trattazione unitaria degli stessi in udienza pubblica
La disposizione è richiamata quale base per trattare unitariamente, con il rito ordinario, le diverse azioni cumulate quando sussista una stretta connessione tra le relative questioni e sia necessaria una trattazione congiunta.
art. 24, comma 3, lett. b), l. 30 dicembre 2010, n. 240
Richiamato quale fondamento della procedura relativa alla chiamata di ricercatore a tempo determinato.
art. 24, comma 5, l. 30 dicembre 2010, n. 240
Richiamato quale fondamento della procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
Massime di principio
- Quando nel medesimo giudizio sono cumulate domande soggette a riti diversi, il giudice può disporre la trattazione unitaria con il rito ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a. se sussiste una stretta connessione tra i motivi e vi è esigenza di trattazione congiunta.
- La decisione che dispone il mutamento o l'unificazione del rito e fissa l'udienza pubblica, riservando ogni ulteriore statuizione, ha natura interlocutoria e non definisce né le questioni preliminari né la fondatezza delle domande proposte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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