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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23764 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva riformato la decisione di primo grado e accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento derivante da avvisi di accertamento divenuti definitivi. In particolare, l'Agenzia contestava l'omessa pronuncia sulla questione della notifica degli atti presupposti, la ritenuta ammissibilità dell'impugnazione della cartella e l'utilizzo delle sentenze penali e civili emesse dal Tribunale di Voghera come base per escludere i redditi accertati. La Corte ha ritenuto decisivo l'errore della CTR nell'attribuire efficacia vincolante, nel processo tributario, alla sentenza penale di assoluzione e nell'estendere al Fisco gli effetti di una sentenza civile pronunciata tra il contribuente e un terzo.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo dell'Agenzia per difetto di interesse all'impugnazione e per carenza di autosufficienza. Ha rigettato il terzo, quarto e quinto motivo, ritenendo che l'eventuale pronuncia implicita sulla notifica degli atti presupposti non fosse censurabile nei termini prospettati. Ha invece accolto il sesto e il settimo motivo: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente giudicato nel processo tributario e può essere valutata solo come elemento probatorio; inoltre, il giudicato civile vale soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e non è opponibile all'Agenzia delle Entrate estranea a quel giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 100 c.p.c.

    Per proporre una domanda o contraddire ad essa occorre avervi un interesse.

    L'interesse a impugnare deve essere concreto e collegato a un'utilità effettiva; non è sufficiente un interesse astratto alla correttezza formale della decisione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, la censura per omessa pronuncia deve essere formulata in modo autosufficiente e il ricorrente deve dimostrare un concreto pregiudizio.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la nullità della sentenza, la violazione di legge e i vizi della motivazione.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.

  • Art. 383 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Gli atti tributari sono impugnabili per i vizi propri; gli atti presupposti non notificati possono essere contestati insieme all'atto successivo, nei limiti previsti dalla norma.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Disciplina i termini per proporre il ricorso tributario e il loro collegamento alla notificazione dell'atto impugnabile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Disciplina il contenuto e i requisiti dell'appello nel processo tributario.

  • Art. 654 c.p.p.

    Prevede, in determinate condizioni, l'efficacia della sentenza penale irrevocabile nei giudizi civili o amministrativi; tale efficacia non comporta automaticamente un vincolo nel processo tributario secondo i principi affermati dalla Corte.

  • Art. 116 c.p.c.

    Rimette al giudice la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento, senza imporre di attribuire automaticamente prevalenza alle risultanze del processo penale.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato civile ha efficacia soggettivamente limitata alle parti del processo e non vincola i terzi estranei, come l'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale, anche con formula piena, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario: il giudice fiscale deve valutare autonomamente il materiale probatorio secondo le regole proprie del processo tributario.
  • Elementi insufficienti per una condanna penale possono comunque costituire presunzioni o indizi idonei a sostenere una pretesa fiscale, se valutati complessivamente e non superati da prova contraria.
  • Una sentenza civile resa tra il contribuente e un altro soggetto non può essere automaticamente opposta all'Amministrazione finanziaria, che non abbia partecipato a quel giudizio.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede la trascrizione precisa della domanda o eccezione non esaminata e l'indicazione dell'atto processuale in cui è stata formulata.
  • L'impugnazione è ammissibile solo se il suo accoglimento può procurare una concreta utilità alla parte; non è sufficiente denunciare un errore che non arrechi un pregiudizio effettivo.
  • Quando una questione preliminare risulta implicitamente risolta dall'esame di questioni logicamente successive, la motivazione implicita può essere ritenuta sufficiente, salvo che ne derivi una reale incomprensibilità della decisione.

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