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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23924/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva: carenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale (richiamo al provvedimento del G.i.p. senza propria valutazione); insufficiente quadro di gravità indiziaria in relazione al concorso esterno in associazione mafiosa, fondato su dichiarazioni di collaboratori (Celestino/Anna Palmieri) ritenute generiche e non corroborate; eccessiva affidamento sulle captazioni telefoniche per le accuse di estorsione e concorrenza illecita; e illegittimo ricorso alle presunzioni di adeguatezza della custodia previste dall'art. 275, comma 3, c.p.p., senza considerare elementi difensivi idonei a superarle.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi relativi alla valutazione delle risultanze indiziarie (secondo, terzo e quarto motivo) siano questioni di fatto e quindi improponibili in sede di legittimità, salvo denuncia di violazione di legge o manifesta illogicità motivazionale, che non sono state adeguatamente prospettate. Sul punto relativo alle esigenze cautelari (quinto motivo) la Corte ha richiamato la presunzione di adeguatezza/proporzionalità della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati aggravati ex art. 416-bis.1, e ha osservato che la difesa non ha indicato elementi contrari idonei a superare tale presunzione. Quanto al primo motivo (autonoma valutazione), la Corte lo ha ritenuto generico e manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto difetto di autonoma valutazione; la Corte osserva che il requisito dell'autonoma valutazione riguarda l'ordinanza cautelare originaria (lett. c) e che il riesame verifica la sussistenza del requisito intrinseco al provvedimento del G.i.p.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione di adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare per i delitti previsti dall'art. 416-bis e per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata superata dalla difesa in mancanza di elementi contrari.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la presenza dell'aggravante ha fatto applicare le presunzioni cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Prevede l'aggravamento di taluni reati quando commessi in relazione ad associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che i reati fine aggravati rientrino nel perimetro delle presunzioni cautelari

  • art. 81, secondo comma, e art. 110 cod. pen.

    art. 81, secondo comma; art. 110 cod. pen.

    Richiamati come elementi di imputazione per il concorso di persone in più reati: la Corte tiene conto della contestazione di più partecipazioni collegate alle imputazioni principali.

  • art. 629, secondo comma, e art. 628 n. 3 cod. pen.

    art. 629, comma 2; art. 628 n. 3 cod. pen.

    Norme relative all'estorsione aggravata; le contestazioni di estorsione aggravata sono state fondate anche sulle intercettazioni ritenute riscontranti

  • art. 513-bis, secondo comma, cod. pen.

    art. 513-bis, comma 2 cod. pen.

    Norma sulla concorrenza illecita con minaccia/violenza: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le dichiarazioni testimoniali rientrassero nel novero delle risultanze valutabili dal giudice di merito

  • art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai mezzi di prova (dichiarazioni di collaboratori); la Corte ha valutato che tali censure attengono alla valutazione di merito e non a profili di diritto astratto proponibili in cassazione

  • art. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen.

    art. 192, commi 2-4 cod. proc. pen.

    Norme sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto che non siano state prospettate in cassazione violazioni di legge o manifesta illogicità nella motivazione che consentano l'ammissibilità del gravame

  • art. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 274; art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Art. 274 definisce esigenze cautelari; art. 275 comma 3 introduce presunzioni per i reati associativi: la Corte ha ritenuto insoddisfacenti gli elementi difensivi per superare tali presunzioni

Massime di principio

  • In cassazione le censure che si risolvono in una diversa valutazione del fatto o degli indizi sono generalmente inammissibili; è necessario denunciare violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione per ottenere l'esame del giudice di legittimità.
  • Il giudice del riesame non è obbligato a riprodurre integralmente la motivazione del G.i.p.; deve però verificare la sussistenza dei requisiti intrinseci del provvedimento originario e motivare autonomamente all'occorrenza.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono assumere valore indiziario se corroborate da altri elementi (es. intercettazioni, riscontri fattuali); la difesa deve indicare elementi concreti per confutare la loro attendibilità ove intenda superare la valutazione di merito.
  • Per i reati connessi ad associazioni mafiose e per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 vige una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.); per superarla la difesa deve fornire elementi contrari specifici e concreti.
  • Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa può essere integrato da rapporti di reciproco vantaggio economico tra imprenditore e cosca, anche in assenza di 'affectio societatis'; pertanto l'assenza di vincolo formale non esclude automaticamente la sussistenza del reato.
  • Quando si censura la mancata autonoma valutazione del giudice, la doglianza deve indicare con precisione quali punti specifici siano stati omessi o quali passaggi logico-argomentativi siano carenti, altrimenti il motivo è generico e viene dichiarato infondato.

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