Cassazione Penale, Sentenza n. 4948/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rotolo ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma (05/10/2021) che aveva rigettato la sua domanda di indennizzo per ingiusta detenzione subita nel procedimento collegato all'indagine convenzionalmente detta "Mafia capitale". La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente una causa ostativa all'indennizzo, ravvisando comportamenti gravemente colposi del ricorrente (frequentazioni ambigue, ruolo di intermediario nella progettata costituzione della "Cooperativa Santo Stefano", avvertimenti a terzi, distruzione di materiale informatico) che avrebbero contribuito a determinare il mantenimento della custodia cautelare. Il ricorrente deduceva travisamento della prova, contraddittorietà motivazionale e censurava la valutazione delle intercettazioni e delle frequentazioni, nonché l'utilizzo del suo silenzio in interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata: le conversazioni e i comportamenti del Rotolo (conoscenza e segnalazione di Campennì, avvisi di allontanamento, dichiarazione di aver "buttato" materiale) costituivano elementi idonei, se valutati ex ante, a creare nell'autorità investigativa il falso convincimento della sua partecipazione e a concorrere causalmente alla misura restrittiva. La Corte ha inoltre precisato che, per effetto della modifica normativa del 2021, il silenzio dell'indagato in interrogatorio non è più rilevante come comportamento ostativo, ma nel caso concreto l'esclusione del silenzio non muta l'esito poiché vi erano altri elementi sufficienti per escludere l'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al rimborso delle spese del Ministero (liquidate in complessivi euro 1.000).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione e la causa ostativa costituita da condotte del detenuto che, per grave negligenza o comportamenti colposi, hanno contribuito a determinare la misura; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'indennizzo.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Riconosce la facoltà di non rispondere dell'indagato; la Corte segnala che, dopo le modifiche normative, il silenzio non può essere usato come comportamento ostativo alla riparazione, sebbene nel caso concreto altri elementi siano risultati determinanti.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (art. 4, comma 1, lett. b) - modifica art. 314)
Modifica l'art. 314 stabilendo che il silenzio dell'indagato su circostanze a sua conoscenza non rileva quale comportamento ostativo al diritto all'indennizzo; la Corte richiama tale modifica spiegando che, comunque, in questo caso il silenzio non era il motivo esclusivo del rigetto.
art. 315 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il procedimento di riparazione innanzi alla Corte d'appello e per i limiti del riesame in Cassazione; la Corte ricorda che il ricorso in Cassazione è circoscritto ai motivi di legge.
art. 646 cod. proc. pen.
Richiamato per limitare la cognizione della Corte di Cassazione in materia di riparazione, ossia la valutazione è circoscritta alla congruità logica della motivazione e non al merito dei fatti già esaminati in sede di cognizione.
art. 606 cod. proc. pen.
Principi relativi ai motivi di ricorso per cassazione (limiti e ragioni di impugnazione); la Corte sottolinea che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in revisione di merito.
Massime di principio
- Per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. il richiedente non deve avere tenuto comportamenti che, per grave negligenza o colpa, abbiano concorso a creare l'apparenza di colpevolezza: frequentazioni ambigue e comportamenti che possano essere interpretati come indizi di complicità possono costituire causa ostativa.
- Il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del richiedente abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato, senza riqualificare nel merito quanto già deciso dal giudice della cognizione; è dunque necessario che la motivazione sia fondata su fatti concreti e precisi.
- Il silenzio dell'indagato in interrogatorio (facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 64 c.p.p.) non può più essere considerato, dopo la modifica normativa del 2021, comportamento ostativo al diritto all'indennizzo; tuttavia, anche in assenza di tale tipo di rilievo, altri comportamenti (es. avvertire terzi, distruggere prove, collaborare con persone note come riferimenti criminali) possono determinare il rigetto della domanda.
- In sede di ricorso per cassazione contro decisioni in materia di riparazione la sindacabilità è limitata alla correttezza giuridica e alla logicità/congruità della motivazione: non è consentito un nuovo esame di merito degli elementi di fatto, salvo macroscopici errori logici o omissioni essenziali.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è fondamentale documentare e spiegare contestualmente le frequentazioni e i comportamenti contestati (es. motivazioni delle relazioni personali o lavorative), dimostrando l'assenza di consapevolezza o complicità, e contestualmente contestare con precisione la lettura delle intercettazioni o degli atti ove strumentale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4904/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4915/2023 del 06/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →