Cassazione Penale, Sentenza n. 8357/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 616 cod. pen. (sottrazione di corrispondenza). Tre motivi: (1) mancata e illogica motivazione circa la prova dell'appropriazione della corrispondenza, sostenendo che il ricorrente avrebbe preso solo la propria posta; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., con la critica che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la reiterazione della condotta; (3) eccessività della pena per mancata applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato perché consiste in una censura di fatto e in una rilettura non consentita delle valutazioni probatorie del giudice di merito; ha richiamato i numerosi filmati e la mancata restituzione della posta come elementi probatori idonei a provare l'appropriazione della corrispondenza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello ha fornito plausibile motivazione per escludere la particolare tenuità, valorizzando la reiterazione (due episodi in otto giorni) come indice di non occasionalità e quindi di non trascurabile disvalore. Il terzo motivo è stato considerato generico e inammissibile, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e nel caso risultava congruamente motivata. Conseguentemente, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; resta confermata la decisione di merito salvo il beneficio della non menzione già riconosciuto in appello.
Norme richiamate
art. 616 cod. pen.
Norma che incrimina la sottrazione di corrispondenza. Nel caso la condotta contestata è stata ritenuta integrata dall'appropriazione indiscriminata della posta altrui.
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina della particolare tenuità del fatto. Interpretata come richiedente una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo; i criteri sono cumulativi per il riconoscimento e alternativi per il diniego, pertanto un elemento negativo può escludere l'applicabilità della causa di non punibilità.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e parametri utili anche per la valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis; usato dai giudici per valutare gravità, modalità e conseguenze della condotta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul limite dei motivi proponibili in cassazione; richiamata per delimitare i motivi ammessi ai sensi delle disposizioni transitorie e procedurali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo di condanna del proponente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili o destinate al rigetto salvo vizi di motivazione del giudice di merito.
- Prove oggettive come videoregistrazioni e la mancata restituzione della cosa sottratta costituiscono elementi forti per provare l'appropriazione della corrispondenza.
- La reiterazione della stessa condotta costituisce argomento rilevante per escludere la particolare tenuità del fatto; anche pochi episodi ripetuti possono dimostrare la non occasionalità e aumentare il disvalore della condotta.
- Per riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131-bis è necessaria una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'entità del danno/pericolo; la valutazione è di merito e può essere motivata richiamando i criteri ritenuti rilevanti.
- La determinazione della pena è discrezionale per il giudice di merito e in Cassazione si interviene solo in presenza di arbitrarietà, illogicità o insufficiente motivazione.
- Motivi di ricorso generici, ripetitivi o che non confrontano specificamente la motivazione di merito sono deboli e rischiano il rigetto con condanna alle spese.
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