Sentenza del 16/12/2016 n. 26037 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003, con cui l'Agenzia aveva recuperato costi indeducibili per Euro 76.014,00 e maggiore IVA, IRPEF e IRAP, ritenendo false le fatture emesse dal fornitore Pr.Se. per operazioni oggettivamente inesistenti. In Cassazione hanno denunciato, principalmente, l'omessa o apparente motivazione della CTR sul raddoppio dei termini di accertamento e la violazione delle norme che ne disciplinavano l'applicazione, sostenendo che la denuncia penale fosse stata presentata tardivamente e che il raddoppio non potesse estendersi ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della CTR e legittimo il raddoppio dei termini, poiché erano emersi elementi obiettivi idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia per reati tributari, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'esito del procedimento penale o dalla sua eventuale condanna. Ha inoltre ritenuto applicabile il regime transitorio previgente, essendo il processo verbale stato notificato prima del 2 settembre 2015 e gli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2015. Il raddoppio è stato ritenuto applicabile anche ai soci della società in nome collettivo, non considerati terzi rispetto alla società. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di Euro 6.000,00 di spese di lite, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini ... sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
Nel testo applicabile alla controversia, il raddoppio operava automaticamente quando esistevano elementi obiettivi tali da imporre la denuncia penale, senza necessità che la denuncia fosse effettivamente presentata entro il termine ordinario.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
I termini ... sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
La medesima disciplina del raddoppio dei termini è stata applicata agli accertamenti IVA.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2
L'uso di fatture per operazioni inesistenti costituisce un fatto potenzialmente integrante un reato tributario e può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3
Sono fatti salvi ... i processi verbali di constatazione ... dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti ... siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
Il regime più favorevole introdotto nel 2015, che richiede la presentazione tempestiva della denuncia penale, non si applica ai processi verbali conosciuti prima del 2 settembre 2015 quando gli atti impositivi siano stati notificati entro il 31 dicembre 2015.
Legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 130, 131 e 132
La disciplina successiva ha escluso il raddoppio generalizzato e introdotto termini ordinari più lunghi, ma il relativo regime transitorio non ha abrogato il precedente regime transitorio del D.Lgs. n. 128 del 2015.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Il reddito della società di persone è imputato per trasparenza ai soci; pertanto, l'accertamento del maggior reddito sociale può produrre conseguenze fiscali dirette sulle dichiarazioni dei soci.
Codice civile, artt. 2257, 2258 e 2261
I poteri di amministrazione e controllo dei soci di una società in nome collettivo impediscono, in linea generale, di considerarli soggetti completamente estranei alle condotte fraudolente commesse nell'interesse della società.
Codice di procedura penale, art. 331
L'obbligo di denuncia deriva dalla presenza di una notitia criminis sufficientemente concreta, non dal successivo effettivo esercizio dell'azione penale.
Corte costituzionale, sentenza n. 247 del 2011
I termini raddoppiati costituiscono termini autonomi e unitari, non una proroga o riapertura di termini già scaduti; la loro applicazione dipende da una condizione obiettiva, ossia dall'obbligo di denuncia penale.
Massime di principio
- Per le annualità e gli atti soggetti al regime previgente, il raddoppio dei termini può operare anche se la denuncia penale è stata presentata dopo la scadenza del termine ordinario o non ha condotto a una condanna, purché al momento della verifica sussistessero elementi concreti tali da rendere obbligatoria la denuncia.
- Il giudice tributario deve verificare, se contestato dal contribuente, che l'obbligo di denuncia fosse fondato su elementi oggettivi e non su un sospetto generico o su un uso strumentale del raddoppio da parte dell'amministrazione.
- La disciplina applicabile deve essere individuata considerando la data di conoscenza del processo verbale e la data di notifica dell'avviso, poiché i regimi transitori possono salvaguardare il vecchio raddoppio anche dopo modifiche legislative più favorevoli.
- In presenza di fatture per operazioni inesistenti, l'amministrazione può recuperare sia il costo ai fini delle imposte dirette sia la detrazione IVA, purché dimostri l'inesistenza oggettiva o soggettiva dell'operazione mediante elementi presuntivi e documentali.
- Nelle società di persone, l'accertamento del maggior reddito sociale si riflette sui soci per imputazione trasparente; inoltre, i soci non sono normalmente considerati terzi rispetto alla società ai fini delle conseguenze del raddoppio, soprattutto quando emerga un loro coinvolgimento nella frode.
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