Sentenza n. 437/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3742/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lav.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3742/2024, relativa all’assegnazione della Carta elettronica per più annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato l’Amministrazione ad assegnare loro la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito di 500 euro per ciascuna annualità indicata nella pronuncia, oltre agli interessi. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. I ricorrenti hanno domandato anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato presso la sede reale dell’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero, pur costituitosi, non aveva dimostrato l’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notifica, se anteriore, assegnando ai ricorrenti la Carta elettronica e accreditando 500 euro per ciascuna annualità riconosciuta, oltre agli interessi secondo quanto stabilito nel giudicato. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza dei ricorrenti e assicuri l’esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta. La penalità, avente funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’integrale soddisfo, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Al comma 4, lett. e), consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora. La penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario o con il soddisfo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
L’azione di ottemperanza è stata ritenuta procedibile poiché il termine dilatorio era decorso dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione.
DPCM 28 novembre 2016
Le modalità e condizioni di utilizzo dei buoni elettronici riconosciuti in esecuzione della sentenza del giudice ordinario sono quelle previste dal DPCM.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e risulta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l’amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine, specificando le attività necessarie per realizzare integralmente il comando giudiziale.
- In caso di ulteriore inerzia, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l’ufficio competente e stabilendo le modalità e i tempi dell’intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
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