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Sentenza

Sentenza n. 3647/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro emesso dalla Prefettura di Milano, Sportello Unico per l’Immigrazione, codice pratica: -OMISSIS-, in data 22 marzo 2024 e comunicato in data 15 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202502895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per il secondo lavoratore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato due richieste nominative di nulla osta al lavoro subordinato, entrambe inizialmente definite positivamente. La Prefettura aveva successivamente avviato il procedimento di revoca del secondo nulla osta, ritenendo che l'asseverazione del fatturato attestasse una capacità economica sufficiente a sostenere una sola assunzione. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la nullità o illegittimità del provvedimento per violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione si fosse basata esclusivamente sull'asseverazione erronea del fatturato, senza esaminare le giustificazioni fornite né accertare l'effettiva capacità economica; dall'altro, l'omessa valutazione della documentazione integrativa prodotta nella fase procedimentale. Nel corso del giudizio la Prefettura ha riferito di avere richiesto all'Ispettorato territoriale del lavoro una verifica sulla capacità economica del datore di lavoro di assumere entrambi i lavoratori. Gli accertamenti, trasmessi informalmente, hanno evidenziato una capacità economica non apparentemente sufficiente per il 2021, ma sussistente nel 2022 e sicuramente sussistente nel 2023. Il TAR ha quindi ordinato un riesame motivato del provvedimento, al quale l'Amministrazione non ha dato riscontro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. In via preliminare ha stigmatizzato la condotta dell'Amministrazione, che, dopo essersi impegnata a verificare l'effettiva capacità economica del datore di lavoro, non si è rideterminata alla luce degli elementi istruttori acquisiti e non ha ottemperato all'ordine di riesame impartito in sede cautelare. Il mancato adempimento all'ordine di remand è stato ritenuto di per sé sufficiente a legittimare l'accoglimento della domanda di annullamento. Il TAR ha inoltre rilevato che gli accertamenti dell'Ispettorato territoriale del lavoro offrivano sostanziale conferma alla tesi del ricorrente circa la sussistenza della capacità economica. Le spese sono state compensate, poiché la controversia aveva avuto origine da un errore pacificamente commesso dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, si impegna a verificare nuovamente i presupposti di un provvedimento lesivo e il giudice ordina un motivato riesame, la mancata ottemperanza all'ordine di remand può costituire, di per sé, ragione sufficiente per l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • L'amministrazione non può fondare la revoca di un nulla osta al lavoro esclusivamente su un'asseverazione rivelatasi contestata o erronea, senza valutare le giustificazioni e la documentazione integrativa prodotte dall'interessato e senza verificare l'effettiva capacità economica del datore di lavoro.
  • Gli elementi istruttori acquisiti successivamente, dai quali emerga la sussistenza della capacità economica del datore di lavoro negli anni rilevanti, devono essere considerati dall'amministrazione nell'ambito del riesame del provvedimento di revoca.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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