Cassazione Penale, Ordinanza n. 09284/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a giudizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di tentata estorsione. Con l'unico motivo deduceva un vizio della motivazione, sostenendo in sostanza che la decisione di merito si fondava su una non corretta lettura delle risultanze processuali e sul travisamento degli elementi probatori, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come travisamento della prova, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito dell'attendibilità delle prove dichiarative e una nuova ricostruzione dei fatti, attività precluse in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che non era stata individuata una specifica e puntuale emergenza processuale travisata dal giudice di merito, mentre le doglianze tendevano soltanto a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio e un diverso apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa e dei testimoni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata esclusa la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che, quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è quindi possibile rilevare d'ufficio e dichiarare una causa di non punibilità, neppure se risulta maturata la prescrizione.
art. 606 c.p.p.
La doglianza sul vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa lettura delle prove, perché il sindacato di legittimità non consente un riesame dell'attendibilità dei dichiaranti o della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione per travisamento della prova è deducibile solo se viene indicata in modo specifico la singola emergenza processuale decisiva che sarebbe stata erroneamente percepita o utilizzata dal giudice di merito; non basta contestare in via generica la ricostruzione dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine all'attendibilità della persona offesa e dei testimoni, né può procedere a una nuova lettura del materiale probatorio se la doglianza mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude l'esame delle cause di non punibilità rilevabili ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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