Sentenza n. 10882/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – n.-OMISSIS-, del 25.10.2023 - Pos. -OMISSIS-, notificato il 27.10.2023 - comprensivo del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa recante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per gastropatia cronica HP negativa e del conseguente equo indennizzo, unitamente al presupposto parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto e del parere per eccesso di potere, erroneità dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, nonché per violazione dei principi di correttezza, affidamento e buona fede, della direttiva sul compenso forfetario di impiego e di guardia, dell’art. 3 della legge n. 86/2001, degli artt. 1878 e 1880 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 3 e 5 del d.P.R. n. 461/2001. Ha sostenuto che il Comitato avrebbe omesso di considerare le condizioni di servizio durante l’imbarco sulla Nave Carabiniere, nell’ambito dell’Operazione Atlanta, deducendo un impiego continuativo h24, senza recupero psicofisico, nonché disturbi gastrointestinali insorti durante la missione e successiva diagnosi di eritema antrale con microerosioni. Secondo il ricorrente, tali circostanze avrebbero costituito specifici fattori eccezionalmente gravosi, idonei a determinare o concausare la patologia. Le amministrazioni hanno sostenuto la correttezza del parere e del decreto, evidenziando l’assenza di fatti di servizio eccezionali e di un incremento del rischio occupazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il parere del Comitato di Verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato soltanto per assenza o insufficienza della motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze decisive o violazione delle regole procedurali. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato specifici episodi traumatici, gravosi o esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto. L’imbarco e la reperibilità connessa alla qualifica di ufficiale non equivalevano a un servizio h24; le mansioni svolte risultavano prevalentemente burocratico-amministrative e fisiologicamente riconducibili al profilo professionale. Anche la durata dell’imbarco, la condivisione di una stanza angusta e le dedotte condizioni di vita a bordo non sono state ritenute sufficienti, in assenza di prova della loro eccezionalità o della cattiva qualità dell’alimentazione. Il Comitato aveva considerato la tipologia della patologia e l’assenza di specifici, gravosi e prolungati disagi ambientali o stressogeni, fornendo una motivazione succinta ma non apparente né stereotipata. Il TAR ha quindi escluso i vizi dedotti e ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’interessato quanto ai fatti di servizio e al loro nesso causale o concausale con l’infermità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso forfetario del 15%.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. n. 461/2001
L’onere di allegare e provare gli specifici fatti di servizio dai quali possa derivare, in via causale o concausale, l’infermità grava sull’interessato.
artt. 3 e 5 d.P.R. n. 461/2001
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure, senza che il TAR ravvisasse una loro violazione.
art. 3 legge n. 86/2001
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dal giudice.
artt. 1878 e 1880 d.lgs. n. 66/2010
Richiamati dal ricorrente, senza che il TAR ravvisasse una violazione rilevante ai fini dell’annullamento.
Massime di principio
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la prova di specifici fatti di servizio, eccezionalmente gravosi ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere causalmente o concausalmente sull’insorgenza dell’infermità; non sono sufficienti i normali disagi, la fatica o lo stress fisiologicamente connessi alla mansione svolta.
- L’onere di allegare e documentare i fatti di servizio eccezionali e il loro possibile nesso causale o concausale con la patologia grava sul dipendente che richiede il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, quale espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo e può essere annullato solo per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, mancata considerazione di circostanze decisive o violazione delle regole procedurali.
- La motivazione del parere del Comitato è sufficiente quando, anche in forma sintetica, individua la tipologia dell’infermità e spiega che le mansioni concretamente svolte non presentavano modalità eccezionalmente gravose o esorbitanti tali da poter assumere efficacia causale o concausale.
- L’ordinario svolgimento del servizio militare, anche se comporta imbarco, reperibilità, condivisione degli alloggi e fisiologici disagi organizzativi, non costituisce di per sé fatto eccezionale idoneo a fondare la dipendenza da causa di servizio, se non è dimostrata una concreta eccedenza rispetto alle condizioni ordinarie del servizio.
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