Corte di giustizia, Sentenza C-294/20
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021. — GE Auto Service Leasing GMBH contro Tribunal Económico Administrativo Central. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Articoli 3, 6 e 7 – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Diniego di rimborso dell’IVA versata – Documenti giustificativi del diritto al rimborso – Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti. — Causa C-294/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che, nel regime di rimborso IVA per soggetti passivi non residenti disciplinato dall’ottava direttiva, la prova del diritto al rimborso deve essere fornita nei termini e secondo le richieste dell’amministrazione, salvo che il diritto nazionale, rispettando equivalenza ed effettività, consenta una produzione successiva. Ha inoltre escluso che il semplice deposito tardivo dei documenti in sede di reclamo o giudizio integri un abuso di diritto. La decisione valorizza la neutralità dell’IVA, ma ammette esigenze procedurali idonee a garantire certezza del diritto e corretta istruttoria.
Rimborso IVA a soggetto passivo non residente: possibilità di negare il rimborso per mancata produzione tempestiva della documentazione richiesta e esclusione dell’abuso di diritto per la produzione tardiva in sede di reclamo o giudizio.
La questione giuridica
Se l’ottava direttiva 79/1072/CEE e i principi di neutralità, equivalenza ed effettività ostino al rigetto del rimborso IVA quando il soggetto passivo non abbia prodotto entro i termini, neppure su richiesta dell’amministrazione, tutti i documenti e le informazioni necessari, pur depositandoli successivamente in sede di reclamo o giudizio; e se tale condotta integri abuso di diritto.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’ottava direttiva 79/1072/CEE e il principio di neutralità fiscale non ostano a che il rimborso IVA sia negato quando il soggetto passivo, pur invitato dall’amministrazione, non abbia prodotto nei termini la documentazione e le informazioni richieste per provare il diritto al rimborso, anche se poi le produce in sede di reclamo o giudizio, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. Inoltre, la mera produzione tardiva di tali documenti nel corso dei successivi procedimenti non costituisce, di per sé, abuso di diritto.
Norme richiamate
- Ottava direttiva 79/1072/CEE
- Sesta direttiva 77/388/CEE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/9/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 28 septies della sesta direttiva 77/388/CEE
- Articoli 2, 3, 4, 6 e 7 dell’ottava direttiva 79/1072/CEE
- Articoli 411 e 413 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 28 della direttiva 2008/9/CE
Rimborso IVA a soggetto passivo non residente e produzione tardiva dei documenti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Nacional (Spagna) in materia di rimborso dell’IVA a favore di un soggetto passivo stabilito in Germania, nell’ambito del regime previsto dall’ottava direttiva 79/1072/CEE. La controversia nasce dal diniego di rimborso opposto dall’amministrazione tributaria spagnola per mancata produzione, entro i termini, della documentazione richiesta a sostegno della domanda.
Fatti e procedimento principale
GE Auto Service Leasing GmbH aveva presentato domande di rimborso dell’IVA relativa agli esercizi 2005 e 2006. L’amministrazione spagnola aveva chiesto, in due occasioni, fatture originali e ulteriori elementi per verificare sia l’effettività delle operazioni sia la destinazione dei beni e servizi acquistati a operazioni che davano diritto al rimborso. La società non aveva risposto tempestivamente e il rimborso era stato negato; in seguito aveva prodotto documenti nel reclamo e poi nel contenzioso.
Il Tribunal Económico-Administrativo Central aveva confermato il diniego ritenendo che le prove dovessero essere fornite nella fase amministrativa. L’Audiencia Nacional ha quindi chiesto alla Corte se la mancata produzione tempestiva, pur in presenza di richieste dell’amministrazione, comporti la perdita del diritto al rimborso e se la produzione successiva integri abuso di diritto.
Normativa rilevante
La Corte ha precisato che i fatti erano disciplinati dalla sesta direttiva 77/388/CEE e dall’ottava direttiva 79/1072/CEE, poiché la direttiva 2006/112/CE era entrata in vigore solo dal 1° gennaio 2007 e la direttiva 2008/9/CE si applica solo alle domande presentate dopo il 31 dicembre 2009.
Richiamati in particolare:
- articolo 17 e articolo 28 septies della sesta direttiva 77/388/CEE;
- articoli 2, 3, 4, 6 e 7 dell’ottava direttiva 79/1072/CEE;
- articoli 411 e 413 della direttiva 2006/112/CE;
- articolo 28 della direttiva 2008/9/CE;
- articolo 267 TFUE.
Ragionamento della Corte sulle prime e terza questione
La Corte ricorda che il diritto al rimborso IVA è, come il diritto alla detrazione, un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e serve a garantire la neutralità fiscale. Tuttavia, tale diritto è subordinato al rispetto degli obblighi previsti dall’ottava direttiva, in particolare alla presentazione delle fatture o dei documenti di importazione e delle ulteriori informazioni richieste per verificare la fondatezza della domanda.
Nel caso concreto, la questione non riguardava l’assenza di prova dei requisiti sostanziali, bensì il momento in cui tale prova era stata prodotta. La Corte, per analogia con la giurisprudenza in materia di detrazione IVA, ha ritenuto che l’ottava direttiva non osta a una normativa nazionale che consenta il rigetto della domanda quando il soggetto passivo non fornisce, senza ragionevole giustificazione e nonostante gli inviti dell’amministrazione, i documenti necessari prima della decisione di diniego.
La Corte aggiunge però che la disciplina dell’Unione non impedisce agli Stati membri di accettare la produzione tardiva di tali prove. Se il diritto nazionale esclude tale possibilità, occorre comunque verificare il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Nel caso di specie, la Corte osserva che l’amministrazione aveva effettuato richieste specifiche e che non risultava un termine manifestamente inadeguato; pertanto, salvo verifica del giudice nazionale, non era stato reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione: abuso di diritto
La Corte distingue il caso dell’abuso di diritto dalle mere irregolarità procedurali. Per configurare abuso in materia IVA occorre, secondo la giurisprudenza richiamata, che le operazioni consentano un vantaggio fiscale contrario alla finalità delle norme e che risulti, da elementi oggettivi, che lo scopo essenziale sia ottenere quel vantaggio.
Qui, però, la condotta contestata riguardava non le operazioni sottostanti, ma la tardiva produzione documentale nel procedimento amministrativo e contenzioso. La Corte afferma quindi che il semplice fatto di produrre successivamente i documenti necessari non costituisce, di per sé, una pratica abusiva, poiché non emerge che tale comportamento sia stato finalizzato a conseguire indebitamente un’agevolazione fiscale contraria agli obiettivi della normativa UE.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’ottava direttiva 79/1072/CEE e il principio di neutralità fiscale non ostano al rigetto del rimborso IVA se il soggetto passivo non ha prodotto tempestivamente, neppure su richiesta, tutti i documenti e le informazioni necessari, anche se li produce poi in sede di reclamo o giudizio, purché siano rispettati equivalenza ed effettività;
- la mera produzione tardiva dei documenti nel corso dei successivi procedimenti non costituisce abuso di diritto.
Principi pratici per gli operatori
La pronuncia conferma che, per i rimborsi IVA dei soggetti non residenti, la prova documentale deve essere predisposta e fornita con attenzione nella fase amministrativa. In assenza di una giustificazione ragionevole, la mancata risposta agli inviti dell’amministrazione può legittimare il rigetto, fermo restando che il diritto nazionale non può comprimere in modo sproporzionato la tutela del diritto al rimborso e deve rispettare i principi di equivalenza ed effettività.
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