Ordinanza n. 4112/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - dell’esclusione implicita del candidato alla procedura telematica concorsuale “per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 17 (diciassette) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri”; - del relativo bando di concorso pubblicato il 19 maggio 2026 sul Portale del Reclutamento inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, e ogni atto presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione implicita dalla procedura concorsuale telematica per la nomina di 17 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri, nonché il relativo bando
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione implicita dalla procedura concorsuale e il bando pubblicato il 19 maggio 2026, chiedendo in via cautelare l'ammissione con riserva al concorso. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, in particolare, il discrimine anagrafico previsto dal bando quale requisito di partecipazione, ritenuto dal candidato non coerente o sproporzionato rispetto alla procedura. Al momento della decisione erano già state svolte le prove preselettive e scritte e i candidati idonei erano stati ammessi alle prove orali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di manifesta fondatezza, richiamando l'orientamento secondo cui le funzioni svolte dai Carabinieri possono richiedere capacità fisiche particolari e che, rispetto a tali esigenze, la previsione di un limite di età può costituire un requisito coerente e non sproporzionato, anche alla luce dei principi unionali e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre, l'ammissione con riserva alle prove orali non è stata ritenuta praticabile, poiché il ricorrente non aveva previamente superato le prove preselettive e scritte; l'ammissione diretta avrebbe violato la par condicio tra i candidati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate unitamente alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la previsione di un limite anagrafico per l'accesso a una procedura concorsuale destinata a funzioni operative che richiedano particolari capacità fisiche non appare manifestamente illegittima o sproporzionata, purché sia coerente con le caratteristiche delle funzioni da svolgere e con i principi unionali.
- Quando una procedura concorsuale è giunta alle prove orali e il candidato non ha superato le prove preselettive e scritte, l'ammissione cautelare diretta alle prove orali non può essere disposta se determina un'ingiustificata deroga alla par condicio rispetto agli altri candidati.
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