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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento: - dell'ordinanza del Servizio Urbanistica e Tutela ambientale del Comune di Pesaro n. 965 del 31/05/2021 notificata il 12.06.2021 recante “provvedimento sanzionatorio di ripristino dello stato originario delle opere eseguite sul fabbricato rurale consistenti nel rifacimento con incremento di altezza della copertura, rifacimento di porzione di capanno nonché di modifiche prospettiche e delle sistemazioni esterne del terreno di pertinenza. Proprietà: Gori Umberto”; - per quanto occorrer possa, di ogni atto, parere o nulla-osta presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ed in particolare: comunicazione di avvio di procedimento del Comune di Pesaro prot. 98786 del 10.09.2019; verbale di contravvenzione urbanistico edilizie n. 15/2019 del 22.07.2019; ordinanza di sospensione dei lavori del Comune di Pesaro n. 1055 de 19.06.2019; del verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 16.05.2019 e del 20.03.2019.

Giustizia amministrativa202100437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato originario delle opere eseguite su un fabbricato rurale e sulle relative sistemazioni esterne

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il proprietario ha impugnato l’ordinanza del Comune di Pesaro che ha disposto il ripristino dello stato originario delle opere realizzate su un fabbricato rurale, consistenti nel rifacimento con incremento di altezza della copertura, nel rifacimento di una porzione di capanno, in modifiche prospettiche e nelle sistemazioni esterne del terreno di pertinenza. Sono stati impugnati, ove occorrente, anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale di contravvenzione urbanistico-edilizia, l’ordinanza di sospensione dei lavori e i verbali di sopralluogo della Polizia Locale. Il testo dell’ordinanza istruttoria non espone ancora i motivi specifici di illegittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenuta l’opportunità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, ordinando all’amministrazione intimata di depositare una dettagliata relazione sulla vicenda oggetto del giudizio, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza. Non è stata assunta alcuna decisione sull’annullamento dell’ordinanza edilizia né sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio

    La disposizione è utilizzata dal TAR quale base per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile alla prosecuzione dell’istruttoria processuale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione

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