Sentenza n. 135/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l'esecuzione della sentenza n. 108/2023 emessa dal Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott. Gabriele Allieri, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 396/2022, pubblicata in data 12/04/2023 e notificata il 08/10/2023, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva condannato il Ministero al pagamento di un'indennità per abusiva reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Gorizia, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle un'indennità onnicomprensiva pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ragione dell'abusiva reiterazione di contratti annuali a termine relativi agli anni scolastici dal 2004/2005 al 2022/2023. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere emesso il decreto di liquidazione e lo speciale ordine di pagamento in favore della ricorrente, nonché di avere corrisposto al difensore le spese legali liquidate nella sentenza presupposta. La ricorrente non ha contestato l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'interesse azionato fosse stato integralmente soddisfatto nelle more del giudizio. La decisione si fonda sulla documentazione prodotta dal Ministero e sull'assenza di contestazioni da parte della ricorrente. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, poiché al momento della proposizione del ricorso l'inadempimento non era controverso. Il Ministero è stato inoltre posto a carico del rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.
art. 114, comma 3, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio di ottemperanza con sentenza in forma semplificata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Prevede il rimborso del contributo unificato a carico della parte soccombente, nella misura versata, secondo quanto disposto dal giudice.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostri documentalmente di avere integralmente eseguito il giudicato dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente non contesti tale adempimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato.
- L'avvenuto adempimento dell'amministrazione nelle more del giudizio non esclude la condanna alle spese quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso e ha reso necessaria l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.
- La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di regolare le spese processuali secondo il criterio della soccombenza sostanziale e della necessità causale del giudizio.
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