Cassazione Penale, Sentenza n. 08996/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di convalida di arresto ai fini dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene per i reati di percosse, atti persecutori, lesioni personali e minacce (pena: 2 anni e 8 mesi), ha applicato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 9, comma 4, legge n. 69/2005 perché la motivazione circa il 'pericolo di sottrazione alla consegna' sarebbe apparente e basata su un travisamento degli atti, dato che nel verbale di audizione non risulterebbe la consapevolezza dell'esito del processo; (2) violazione degli artt. 9, commi 4 e 5, legge n. 69/2005 per carenza di motivazione circa l'adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari ecc.), nonostante la Corte distrettuale avesse indicato l'esistenza di un domicilio idoneo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello di Venezia, osservando che le esigenze cautelari in materia di mandato di arresto europeo vanno valutate tenendo conto della specifica finalità di garantire la consegna dello Stato richiesto e della necessità della presenza fisica della persona sul territorio italiano. La Corte ha ritenuto convincente la valutazione che ha valorizzato l'allontanamento ingiustificato del ricorrente dalla Romania in concomitanza con la condanna, nonché le sue dichiarazioni rese in sede di convalida (avere lasciato il Paese dopo l'appello e essersi trasferito in Italia presso la madre per sottrarsi alle conseguenze del processo), come elementi idonei a fondare un 'elevato' rischio di sottrazione alla consegna. Quanto all'alternativa degli arresti domiciliari, la Corte ha ritenuto che la disponibilità di un domicilio non escluda la valutazione negativa circa il rischio di sottrazione, posto che la scelta della misura deve tenere conto delle caratteristiche del procedimento di consegna. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 9, comma 4
La norma impone che l'applicazione di misure coercitive nel procedimento di consegna tenga conto dell'esigenza di impedire che la persona si sottragga alla consegna; tale esigenza è valutata con criteri specifici rispetto alle misure applicate nell'ambito della giustizia interna.
legge n. 69 del 2005, art. 9, comma 5
Stabilisce i criteri per la scelta della misura cautelare; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la presenza di un domicilio idoneo non sia di per sé sufficiente a escludere la custodia cautelare quando vi siano elementi concreti che fondano il rischio di sottrazione alla consegna.
giurisprudenza: Sez. 6, n. 1317 del 12/01/2023 (Rv. 284146)
Richiama il principio che la presenza fisica del ricercato sul territorio dello Stato richiesto è presupposto indefettibile per la decisione di consegna; sottolinea la specificità degli istituti di mandato di arresto europeo e estradizione.
giurisprudenza: Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023
Afferma che i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga e i criteri per la scelta della misura cautelare devono essere scrutinati tenendo presenti le esigenze peculiari del procedimento di consegna, non trasferendo automaticamente i parametri elaborati per le misure cautelari in materia di giustizia interna.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi a mandato di arresto europeo/estradizione la valutazione del pericolo di sottrazione alla consegna è specifica: il giudice può dare maggior peso alla necessità di garantire la consegna rispetto ai parametri applicati nelle misure cautelari ordinarie.
- L'allontanamento dal Paese che ha emesso il mandato, specie se coincidente con l'accertamento di responsabilità o con la condanna, è un elemento fattuale rilevante per inferire il rischio di sottrazione alla consegna.
- Le dichiarazioni rese dal ricercato in sede di convalida (es. ammissione di essersi trasferito per sottrarsi a una condanna) possono costituire prova significativa del pericolo di non ottemperare alla consegna.
- La disponibilità di un domicilio idoneo non esclude automaticamente la custodia cautelare: il giudice deve valutare se misure alternative siano concretamente idonee a garantire la consegna tenendo conto delle circostanze del caso.
- I requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga vanno interpretati alla luce della finalità di consegna: ciò può giustificare una diversa calibrazione della gravità del rischio rispetto ai casi di giustizia interna.
- In sede di impugnazione, i giudizi di fatto e di merito del giudice della cautela sono soggetti a sindacato limitato in Cassazione se logicamente motivati; perciò è utile che il ricorso contestualizzi chiaramente errori di fatto o travisamenti documentali.
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