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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41507/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, con concordato in appello ex art. 599‑bis c.p.p., ha rideterminato le pene per plurimi reati (furti aggravati, rapine aggravate e resistenza). Daci Mensur deduce violazione di legge e carenza di motivazione: (1) la Corte avrebbe utilizzato per la rapina del capo 8 la pena base di 6 anni prevista dall'art. 628 c.p. nella versione post L.103/2017 anziché la misura (4 anni e 6 mesi) vigente al momento del fatto; (2) carenza di motivazione sugli aumenti per continuazione non rapportati alla entità delle singole violazioni; (3) mancata verifica di cause di proscioglimento, in particolare la prescrizione del reato di cui al capo 9). Muca Agim lamenta la mancata declaratoria di prescrizione per i capi 9) e 10).

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che, avendo gli imputati concordato la pena in appello (concordato in appello ex art. 599‑bis c.p.p.), siano inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si traducano in illegittimità sostanziale (es. pena fuori dai limiti edittali). Sulla determinazione della pena base per la rapina la Corte ha ritenuto coerente la fissazione a 6 anni (art. 628 co.3 ante 2017 non vincolante al minimo edittale) e motivati gli aumenti per continuazione. Le eccezioni di prescrizione sono state ritenute manifestamente infondate alla luce dei periodi di sospensione computati: i reati non erano prescritti alla data della sentenza di appello (05/12/2023). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello: l'accoglimento del concordato limita le questioni che il ricorrente può sollevare in impugnazione, rendendo inammissibili motivi rinunciati o attinenti a determinazioni sanzionatorie non illegittime.

  • art. 628 c.p.

    Norma sull'illecito di rapina; la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena base a 6 anni, ritenendo che il giudice non sia vincolato al solo minimo edittale nella fissazione della pena base.

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la declaratoria d'ufficio di cause di non punibilità (es. prescrizione). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la rilevazione d'ufficio quando il ricorso è inammissibile per ragioni connesse al concordato in appello.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui, nel concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena che non comportino illegittimità sostanziale.

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818 (giurisprudenza)

    Precisa che l'art. 129 c.p.p. non assume valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità: il giudice dell'impugnazione ha un'autonoma area decisionale e la declaratoria d'ufficio di cause di non punibilità va valutata alla luce della struttura del processo e della validità dell'impugnazione proposta.

Massime di principio

  • Chi accetta un concordato in appello limita fortemente la possibilità di impugnare questioni già rinunciate: molte doglianze, compresa la verifica d'ufficio di cause di proscioglimento, possono risultare inammissibili.
  • La determinazione della pena base non è necessariamente vincolata al minimo edittale: il giudice ha margini di valutazione purché la sanzione rientri nei limiti di legge e sia adeguatamente motivata.
  • Le eccezioni di prescrizione possono essere dichiarate manifestamente infondate se il periodo temporale utile, tenuto conto di eventuali sospensioni e interruzioni, mostra che il reato non era estinto alla data della sentenza impugnata.
  • L'art. 129 c.p.p. consente la declaratoria d'ufficio di cause di non punibilità, ma la sua applicazione è subordinata alla validità e ammissibilità dell'impugnazione; con ricorso inammissibile il giudice non è tenuto a rilevare d'ufficio la prescrizione.
  • Prima di proporre impugnazioni successive all'accettazione di un concordato valutare la portata della rinuncia: molte questioni procedurali o di calcolo della pena possono essere considerate irrevocabilmente accettate.

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