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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n.603 del 24 giugno 2024;

Giustizia amministrativa202500214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto l’anzianità di servizio pre ruolo, disposto la ricostruzione della carriera e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro n. 603 del 24 giugno 2024, passata in giudicato il 12 febbraio 2025. La pronuncia aveva ordinato al Ministero di computare, ai fini giuridici ed economici, 3.257 giorni di servizio pre ruolo, pari a 8 anni, 11 mesi e 7 giorni, di riconoscere l’integrale anzianità maturata prima dell’immissione in ruolo del 1° settembre 2005, di collocare il docente nella corrispondente fascia stipendiale e di corrispondere le differenze retributive maturate nel limite della prescrizione quinquennale, con interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore. Nonostante la richiesta di pagamento del 25 giugno 2024 e il decorso del termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, l’amministrazione è rimasta inadempiente. È stata quindi chiesta l’ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di moratoria di 120 giorni era decorso e l’amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR lo applica in presenza del perdurante inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; è richiamato quale base processuale del giudizio.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    Sebbene previsto per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice ritiene che possa essere applicato per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, ponendo le spese dell’attività commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dal giudice per la disciplina delle spese dell’attività commissariale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non sia stata eseguita, sia decorso il termine di moratoria applicabile e persista l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire la sentenza entro un termine determinato e nominare sin dall’origine un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della pronuncia, comprese le eventuali modifiche di bilancio funzionali al pagamento delle somme dovute.
  • La disciplina che pone a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’attività commissariale può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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