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Sentenza

Sentenza n. 1163/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione del RTI Aire-Diamond dalla procedura di project financing in concessione per la sistemazione e gestione dei parcheggi comunali, disposta con determinazioni del 25 marzo e dell’8 giugno 2026; sono stati impugnati anche il verbale di gara e i dinieghi di autotutela e di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI ha impugnato l’esclusione iniziale, disposta prima dell’apertura delle offerte tecniche, per carenza in capo ad Aire dell’idoneità professionale relativa alla gestione del servizio di parcheggio a pagamento. Ha dedotto: (1) contraddittorietà, errore sui fatti, illogicità e carenza di motivazione, perché il Comune avrebbe equiparato la generica dichiarazione di “gestione delle opere” alla gestione del servizio di sosta, senza confrontare le attività camerali di Aire con le prestazioni effettive; (2) violazione dell’art. 65 d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, sostenendo che l’operatore economico fosse il RTI nel suo complesso e che il requisito andasse verificato unitariamente; (3) violazione del par. 8.4 del disciplinare, che per i componenti dei raggruppamenti avrebbe richiesto la sola iscrizione al registro delle imprese, senza l’ulteriore requisito di pertinenza previsto dai parr. 8.2 e 8.3, e, in subordine, necessità di interpretare eventuali contrasti a favore del concorrente; (4) erronea lettura dell’oggetto della concessione e delle prestazioni, che comprendevano lavori, manutenzione e gestione automatizzata, sostenendo che Aire avrebbe svolto attività impiantistiche e Diamond la gestione dei parcheggi; (5) illogicità e disparità di trattamento, poiché la pertinenza avrebbe dovuto riferirsi all’insieme delle attività di gara e, secondo la ricorrente, anche gli altri RTI sarebbero stati carenti. Con motivi aggiunti contro la nuova esclusione dell’8 giugno 2026, il RTI ha inoltre dedotto l’incompetenza della commissione, non sanata dalla ratifica del RUP, la confusione tra idoneità professionale e capacità tecnica e il possesso dei requisiti da parte di entrambe le imprese. La nuova esclusione era motivata dall’offerta tecnica, che descriveva un’esecuzione integrata delle attività, coinvolgendo Aire nella gestione del servizio e Diamond nella realizzazione dei lavori.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. Interpreta il par. 8.4 del disciplinare nel senso che ciascun componente del RTI deve possedere l’idoneità professionale pertinente al ruolo concretamente assunto: esecutore dei lavori e/o gestore del servizio; non è richiesto che ogni componente possieda i requisiti per tutte le prestazioni, né è sufficiente valutare l’idoneità soltanto in capo al raggruppamento nel suo complesso. La documentazione di gara — domanda di partecipazione, impegno a costituire il RTI e offerta tecnica — indicava in modo ampio e non univoco che entrambe le imprese avrebbero svolto al 50% le attività di realizzazione, manutenzione e gestione delle opere, e l’offerta tecnica attribuiva le attività a personale riconducibile a entrambe. Da tali atti risultava quindi il coinvolgimento di Aire nella gestione dei parcheggi, attività per la quale non era iscritta, e di Diamond nell’esecuzione dei lavori, attività per la quale non risultava idonea: l’esclusione era perciò legittima. Il TAR non accoglie la ricostruzione proposta soltanto in giudizio, secondo cui Aire avrebbe svolto attività diverse dalla gestione del servizio e Diamond soltanto la riqualificazione dei parcheggi: essa contrasta con le dichiarazioni e l’offerta presentate in gara. Esclude inoltre che fosse possibile sanare con soccorso istruttorio l’indeterminatezza sostanziale dei ruoli e dei requisiti; reputa infondata la censura di disparità di trattamento, perché parte dall’erroneo assunto che tutti i componenti di ciascun RTI dovessero possedere l’idoneità per ogni attività. Le doglianze contro la seconda esclusione, compresa quella di incompetenza, sono respinte nel complesso sulla base della legittimità della ragione escludente relativa alla carenza dei requisiti, senza un’autonoma statuizione dettagliata su ciascuna censura. La questione dell’eventuale improcedibilità del ricorso principale per la sopravvenuta nuova esclusione non è decisa, poiché il TAR respinge nel merito entrambe le impugnazioni. Spese compensate per la complessità e la natura interpretativa delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 65 d.lgs. 36/2023

    Nessuna disposizione dell’art. 65 è applicata o interpretata nella motivazione: il riferimento compare soltanto tra le censure della ricorrente.

    La sentenza non fonda la decisione su un’interpretazione dell’art. 65; risolve la controversia sulla base della lex specialis e della documentazione presentata dal RTI.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Nessuna disposizione dell’art. 68, comma 2, è applicata o interpretata nella motivazione: il riferimento compare nella trascrizione della domanda di partecipazione.

    La sentenza non enuncia un’interpretazione della disposizione; la decisione si fonda sul contenuto concreto delle dichiarazioni di gara e sul requisito di idoneità professionale previsto dal disciplinare.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis distingue tra esecutore dei lavori e gestore del servizio e richiede l’idoneità professionale a tutti i componenti di un RTI, ciascun componente deve possedere l’idoneità pertinente al ruolo che concretamente assume; i requisiti di capacità economica e tecnica valutabili nel complesso del raggruppamento non comportano che anche l’idoneità professionale sia verificata soltanto unitariamente.
  • La ripartizione delle prestazioni e dei ruoli in un RTI deve risultare con chiarezza dalla documentazione presentata in gara. Dichiarazioni generiche che attribuiscono a ciascun componente una quota di tutte le attività, corroborate da un’offerta tecnica che descrive un’esecuzione integrata, consentono di ritenere ciascun componente coinvolto nelle prestazioni per le quali non possiede l’idoneità professionale.
  • Il concorrente non può introdurre soltanto nel processo una diversa ripartizione delle prestazioni, se essa contrasta con la domanda di partecipazione e con l’offerta tecnica vincolanti per la stazione appaltante.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per superare l’indeterminatezza sostanziale delle dichiarazioni di gara circa il ruolo assunto da ciascun componente del RTI e la conseguente mancanza del requisito di idoneità professionale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneConcessioni e partenariato pubblico-privato
RamiContratti pubblici
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioEccesso di potereDifetto di motivazione

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