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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07700/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello dell'8/7/2025 per vizio di motivazione, censurando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e il diniego delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. Lamentava che, nonostante la Corte territoriale avesse valorizzato il pentimento e il parziale ristoro del danno ai fini di una riduzione della pena base, non aveva tratto le conseguenze coerenti riconoscendo le attenuanti generiche né concedendo misure sostitutive, rendendo la motivazione contraddittoria e apodittica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che non esiste automatismo tra elementi favorevoli (pentimento, risarcimento parziale) e riconoscimento delle attenuanti. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, che ha ridotto la pena base tenendo conto di resipiscenza e ristoro ma ha escluso le attenuanti per la persistente pericolosità sociale desunta da precedenti specifici e ravvicinati. Analogamente il diniego delle pene sostitutive è stato ritenuto legittimo alla luce della valutazione prognostica negativa (recente precedente penale specifico) e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Individua le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha affermato che il loro riconoscimento è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non scatta automaticamente per il mero pentimento o risarcimento parziale.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma relativa alle pene sostitutive; la Corte ha confermato che l'applicazione di pene sostitutive è soggetta a valutazione prognostica sulla utilità rieducativa e sulla prevenzione del rischio di commissione di nuovi reati.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la sentenza richiama che il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi ai fini della quantificazione della pena e della valutazione della personalità dell'imputato.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato nei principi sulla determinazione della pena; la Corte considera i criteri di cui all'art. 132 insieme all'art. 133 nella valutazione prognostica e nella quantificazione della pena.

  • art. 58 legge 24/11/1981, n. 689

    Norma richiamata in tema di sostituzione delle pene detentive brevi: la valutazione dei 'fondati motivi' di omesso adempimento è parte della prognosi richiesta per concedere misure sostitutive; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato sui precedenti specifici e ravvicinati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso a un ampio potere discrezionale del giudice di merito: non c'è automatismo tra pentimento/ristoro e concessione delle attenuanti.
  • Il giudice deve motivare le ragioni decisive per il diniego delle attenuanti, ma non è tenuto a esaurire ogni argomentazione difensiva: è sufficiente una motivazione non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle pene sostitutive si fonda su una valutazione prognostica sull'idoneità della misura a perseguire la finalità rieducativa e preventiva; precedenti penali specifici e ravvicinati possono legittimamente ostare alla concessione delle sostitutive.
  • Le decisioni di merito sulla determinazione della pena e sulla concessione di benefici (attenuanti, pene sostitutive) sono sindacabili in cassazione solo per vizi di motivazione manifestamente illogici o arbitrari, non per una diversa rivalutazione del merito.
  • In ipotesi di recidiva recente e specifica, il giudice può considerare prevalente la necessità di prevenzione e rieducazione attraverso misure detentive, riducendo eventualmente la pena base ma escludendo attenuanti o sostitutivi se la prognosi è negativa.
  • Chi impugna chiedendo il riconoscimento di attenuanti o pene sostitutive deve fornire elementi concreti che escano dalla mera affermazione di pentimento, mostrando la reale incidenza prognostica sulla personalità e sul rischio di recidiva.

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