Cassazione Penale, Sentenza n. 07700/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello dell'8/7/2025 per vizio di motivazione, censurando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e il diniego delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. Lamentava che, nonostante la Corte territoriale avesse valorizzato il pentimento e il parziale ristoro del danno ai fini di una riduzione della pena base, non aveva tratto le conseguenze coerenti riconoscendo le attenuanti generiche né concedendo misure sostitutive, rendendo la motivazione contraddittoria e apodittica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che non esiste automatismo tra elementi favorevoli (pentimento, risarcimento parziale) e riconoscimento delle attenuanti. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, che ha ridotto la pena base tenendo conto di resipiscenza e ristoro ma ha escluso le attenuanti per la persistente pericolosità sociale desunta da precedenti specifici e ravvicinati. Analogamente il diniego delle pene sostitutive è stato ritenuto legittimo alla luce della valutazione prognostica negativa (recente precedente penale specifico) e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Individua le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha affermato che il loro riconoscimento è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non scatta automaticamente per il mero pentimento o risarcimento parziale.
art. 20-bis cod. pen.
Norma relativa alle pene sostitutive; la Corte ha confermato che l'applicazione di pene sostitutive è soggetta a valutazione prognostica sulla utilità rieducativa e sulla prevenzione del rischio di commissione di nuovi reati.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la sentenza richiama che il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi ai fini della quantificazione della pena e della valutazione della personalità dell'imputato.
art. 132 cod. pen.
Richiamato nei principi sulla determinazione della pena; la Corte considera i criteri di cui all'art. 132 insieme all'art. 133 nella valutazione prognostica e nella quantificazione della pena.
art. 58 legge 24/11/1981, n. 689
Norma richiamata in tema di sostituzione delle pene detentive brevi: la valutazione dei 'fondati motivi' di omesso adempimento è parte della prognosi richiesta per concedere misure sostitutive; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato sui precedenti specifici e ravvicinati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso a un ampio potere discrezionale del giudice di merito: non c'è automatismo tra pentimento/ristoro e concessione delle attenuanti.
- Il giudice deve motivare le ragioni decisive per il diniego delle attenuanti, ma non è tenuto a esaurire ogni argomentazione difensiva: è sufficiente una motivazione non manifestamente illogica.
- Il diniego delle pene sostitutive si fonda su una valutazione prognostica sull'idoneità della misura a perseguire la finalità rieducativa e preventiva; precedenti penali specifici e ravvicinati possono legittimamente ostare alla concessione delle sostitutive.
- Le decisioni di merito sulla determinazione della pena e sulla concessione di benefici (attenuanti, pene sostitutive) sono sindacabili in cassazione solo per vizi di motivazione manifestamente illogici o arbitrari, non per una diversa rivalutazione del merito.
- In ipotesi di recidiva recente e specifica, il giudice può considerare prevalente la necessità di prevenzione e rieducazione attraverso misure detentive, riducendo eventualmente la pena base ma escludendo attenuanti o sostitutivi se la prognosi è negativa.
- Chi impugna chiedendo il riconoscimento di attenuanti o pene sostitutive deve fornire elementi concreti che escano dalla mera affermazione di pentimento, mostrando la reale incidenza prognostica sulla personalità e sul rischio di recidiva.
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