Sentenza n. 1204/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della delibera Arera 580/2019/R/idr, avente ad oggetto l’approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3 e, in particolare, dell’art. 29.1 e 35 dell’Allegato A, relativa all’impatto del “FoNI” sul c.d. “valore residuo” e sul VRG (vincolo ricavi generati) del gestore uscente; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi incluse le delibere 480/2019/R/idr e 402/2019/R/idr, oggetto di consultazione pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ARERA 580/2019/R/idr e, in particolare, gli artt. 29.1 e 35 dell'Allegato A, relativi al trattamento tariffario del FoNI, al valore residuo e al VRG del gestore uscente
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria ed ente d'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la disciplina ARERA del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2022. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 154 d.lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto assoluto di motivazione, contestando l'assimilazione contabile del FoNI a un contributo in conto impianti, adottata sulla base delle indicazioni dell'OIC. Secondo la ricorrente, il nuovo criterio sarebbe meno favorevole rispetto alla precedente contabilizzazione mediante utili non distribuibili, incidendo negativamente sul valore di subentro del gestore uscente e impedendo il recupero di imposte già versate sui cespiti finanziati con il FoNI. È stato prospettato, per la gestione interessata, un valore di cespiti non ancora ammortizzati pari a circa 61 milioni di euro e imposte non recuperate per circa 14,7 milioni. Con il secondo motivo ha contestato l'art. 35 dell'Allegato A, sostenendo che, dal 2020, il controllo sul vincolo di destinazione del FoNI non avrebbe più dovuto considerare l'effetto fiscale dell'IRES. La nuova disciplina avrebbe imposto investimenti pari all'intero FoNI, anziché al FoNI al netto dell'IRES teorica, determinando una riduzione del VRG di circa 4,1 milioni di euro e del valore residuo di circa 8,9 milioni. Anche per tale motivo sono stati dedotti violazione delle medesime norme, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondato. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la ricorrente non ha provato che, alla scadenza dell'affidamento, vi saranno certamente cespiti non ammortizzati con vita utile ancora in corso. La concessione scade nel 2042, mentre gli impianti finanziati con il FoNI hanno, secondo il giudice, periodi di ammortamento normalmente molto inferiori; inoltre, la delibera impugnata ha disciplinato soltanto il periodo 2020-2023 ed è stata successivamente sostituita dalla delibera ARERA 639/2023/R/idr relativa al quarto periodo regolatorio 2024-2029, non impugnata con motivi aggiunti. Ne deriva che il danno prospettato è ipotetico e generico e non è dimostrato che l'annullamento dell'atto determinerebbe un'utilità concreta e attuale. Nel merito, il giudice ha ritenuto che la censura non evidenziasse palesi illogicità, travisamenti dei fatti o manifesta opacità nella valutazione tecnica dell'Autorità. La conformità dell'ARERA ai principi contabili dell'OIC non è stata ritenuta irragionevole, considerata la funzione dell'OIC quale organismo deputato all'elaborazione dei principi contabili nazionali. La mera maggiore convenienza economica del precedente criterio per il singolo gestore non dimostra l'illegittimità della scelta regolatoria. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ribadito la carenza di interesse, poiché la ricorrente ha proiettato gli effetti della disciplina del terzo periodo regolatorio sull'intera durata della concessione, nonostante la disciplina fosse temporalmente limitata e già superata. Nel merito, ha osservato che l'aliquota IRES effettiva può divergere da quella teorica del 24% per effetto di perdite fiscali, deduzioni, crediti d'imposta, ammortamenti e regimi agevolati; non è quindi necessariamente più corretto decurtare il FoNI del 24%. Inoltre, il rispetto del principio del recupero integrale dei costi deve essere valutato considerando il metodo tariffario nel suo complesso e non isolando una singola componente come il FoNI. Il TAR ha richiamato i criteri elaborati dall'Adunanza plenaria n. 16/2025 sul sindacato delle valutazioni tecniche, secondo cui, in presenza di opinioni tecniche divergenti ma parimenti plausibili, prevale la valutazione dell'autorità istituzionalmente competente. Non essendosi costituite le amministrazioni intimate, non vi è stata pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 9 direttiva 2000/60/CE
Il principio del recupero dei costi deve essere rispettato dalla disciplina tariffaria del servizio idrico, ma la sua verifica non può essere fondata sulla sola convenienza economica del singolo gestore né sull'esame isolato di una singola componente tariffaria.
art. 154 d.lgs. 152/2006
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata ... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi nel complesso; la valutazione non deve essere condizionata esclusivamente dalla convenienza dei singoli gestori e deve considerare l'insieme delle componenti tariffarie.
art. 9-bis d.lgs. 38/2005
Attribuisce all'OIC il compito di emanare i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci e fonda la rilevanza ordinamentale delle relative indicazioni tecniche.
art. 9-ter d.lgs. 38/2005
Richiamato insieme all'art. 9-bis quale base normativa delle funzioni dell'OIC e della rilevanza dei principi contabili nazionali.
art. 2 c.p.a.
Richiamato in relazione ai principi di parità delle parti, contraddittorio e giusto processo nel sindacato sulle scelte regolatorie.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare una disciplina tariffaria regolatoria deve essere concreto e attuale: non è sufficiente prospettare un danno futuro, ipotetico e non dimostrato, soprattutto quando gli effetti economici dedotti dipendono da eventi lontani nel tempo e da discipline tariffarie successive non impugnate.
- Il gestore non può fondare l'interesse all'annullamento di una disciplina tariffaria temporalmente limitata proiettandone gli effetti sull'intera durata della concessione, se la disciplina è stata successivamente sostituita da nuovi atti regolatori non gravati con motivi aggiunti.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell'autorità regolatoria verifica ragionevolezza, proporzionalità, attendibilità tecnico-scientifica, istruttoria e assenza di travisamenti, ma non sostituisce la valutazione dell'autorità quando si confrontino opinioni tecniche divergenti e parimenti plausibili.
- L'adesione dell'autorità regolatoria a principi contabili elaborati dall'organismo istituzionalmente competente non è di per sé irragionevole; per contestarla occorre evidenziare specifici profili di manifesta illogicità, travisamento o inattendibilità tecnica, non la sola maggiore convenienza economica di un diverso criterio per il singolo operatore.
- Il rispetto del principio del recupero integrale dei costi nella tariffa del servizio idrico deve essere valutato considerando il metodo tariffario nel suo complesso e l'insieme delle sue componenti, non isolando una singola voce contabile o tariffaria.
- L'effetto fiscale rilevante ai fini del vincolo di destinazione del FoNI non può essere automaticamente determinato applicando l'aliquota IRES teorica, poiché l'imposizione effettiva dipende dalle concrete condizioni fiscali del gestore.
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