Cassazione Penale, Ordinanza n. 24244/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Ne conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata a due imputati. La Corte ricava che le doglianze riguardavano la correttezza dell'inquadramento giuridico e la congruità della motivazione resa dal giudice sulla richiesta di patteggiamento, ma le reputa prive di specificità e manifestamente infondate. In particolare, il GIP avrebbe correttamente qualificato il reato contestato e avrebbe adeguatamente valorizzato il compendio probatorio, richiamando anche il verbale di arresto in flagranza del 6 luglio 2024. La Corte richiama il limite del controllo del giudice nel patteggiamento, che deve verificare la corretta qualificazione giuridica, la congruità della pena e l'assenza di cause evidenti di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Nel patteggiamento il giudice deve controllare l'esattezza dell'inquadramento giuridico della vicenda e la congruità della pena richiesta, potendo applicare la pena solo dopo aver verificato che non emerga in modo evidente una causa di non punibilità.
art. 129 c.p.p.
Il giudice, anche in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve verificare che non emergano in modo evidente cause di non punibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01
La Corte lo richiama come precedente sulla speciale natura dell'accertamento del giudice nel patteggiamento e sui relativi parametri di controllo.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti il controllo del giudice non è meramente formale, ma deve riguardare la corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena concordata e l'assenza di evidenti cause di non punibilità.
- Le censure proposte contro la sentenza di patteggiamento sono inammissibili quando sono generiche o si risolvono in contestazioni non specifiche rispetto alla motivazione del giudice di merito.
- È sufficiente, ai fini della motivazione della decisione di patteggiamento, un percorso argomentativo congruo rispetto alla natura semplificata dell'accertamento, anche mediante richiamo agli atti essenziali del procedimento, come il verbale di arresto in flagranza.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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