Sentenza n. 1009/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 216/2024, del 18 agosto 2024, pubblicato il 22 agosto successivo, emesso dal Tribunale di Gela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Gela recante condanna del Comune al pagamento di euro 130.082,99, oltre accessori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Gela aveva ingiunto al Comune il pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti su edifici scolastici comunali. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Comune ha eccepito il difetto di notifica del decreto ingiuntivo e la parziale carenza originaria dell'interesse ad agire, contestando comunque nel merito la fondatezza del ricorso. In camera di consiglio la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di opposizione pendente contro il decreto ingiuntivo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. La pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo impedisce di ritenere sussistente la definitività del titolo giudiziale, che costituisce presupposto necessario per l'azione di ottemperanza. Non essendo ancora definitivo il decreto, non potevano essere disposte né l'ottemperanza né le misure accessorie richieste, quali la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora. Il rigetto non preclude la riproposizione dell'azione una volta definito il giudizio di opposizione e accertata la definitività del decreto ingiuntivo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; l'azione presuppone un titolo giudiziale definitivo suscettibile di esecuzione.
art. 337 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo; la richiesta non è stata accolta, essendo stato direttamente rigettato il ricorso per difetto del presupposto della definitività del titolo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile soltanto quando il provvedimento giudiziale posto a fondamento della domanda sia definitivo ed esecutivo come titolo suscettibile di attuazione; la pendenza dell'opposizione a un decreto ingiuntivo esclude tale presupposto.
- In assenza della definitività del titolo, il giudice dell'ottemperanza deve rigettare la domanda, senza poter disporre le misure strumentali richieste, quali la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora.
- Il rigetto dell'azione di ottemperanza fondato sulla temporanea pendenza dell'opposizione al titolo non impedisce la riproposizione della domanda dopo la definizione del giudizio di opposizione e l'accertamento della definitività del titolo.
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