Sentenza n. 14148/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - dell’avviso di scorrimento graduatoria, pubblicato in data 17.10.2022 sul sito internet di Formez PA, di cui al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020 - G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 60 del 30 luglio 2021), limitativamente alla parte in cui è stata prevista “assegnazione degli idonei non vincitori del predetto concorso”. - di ogni altro ulteriore atto lesivo della posizione di parte ricorrente, ivi compresi eventuali contratti stipulati dall’Amministrazione con i candidati, della nota del Ministero dell’interno n 82431 del 25.11.2022, nonché della nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro trasmessa il 18.3.2022 alla ricorrente e di ogni altro ulteriore provvedimento che a qualsiasi titolo ne abbia decretato la decadenza dalla graduatoria per cui è causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari amministrativi, nella parte relativa all’assegnazione degli idonei non vincitori, nonché ulteriori atti e provvedimenti incidenti sulla posizione della ricorrente e sulla sua permanenza in graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso di scorrimento della graduatoria pubblicato il 17 ottobre 2022, deducendo, con un unico motivo, la violazione della legge n. 241/1990, dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., dei criteri di assegnazione delle sedi ai vincitori secondo l’ordine della graduatoria, dei principi di trasparenza e par condicio, nonché l’illogicità, la disparità di trattamento, l’ingiustizia manifesta, l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria. Sono state inoltre dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, anche con misure cautelari. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto nel merito. L’istanza cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. Prima dell’udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro l’avviso di scorrimento e gli ulteriori atti impugnati. Il giudice ha rilevato che la dichiarazione della ricorrente non poteva determinare l’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non era stato notificato alle parti intimate l’atto di rinuncia nel rispetto degli adempimenti formali previsti dall’art. 84 c.p.a., tra cui la notificazione almeno dieci giorni prima dell’udienza. Tuttavia, la dichiarazione è stata ritenuta idonea a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della parte privata non costituita.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
impone una serie di adempimenti formali per addivenire a una pronuncia di estinzione per rinuncia al ricorso, tra i quali la previa notifica dello stesso alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia al ricorso richiede il rispetto degli adempimenti formali previsti dalla norma, inclusa la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
quanto dichiarato da parte ricorrente consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso
Anche quando la dichiarazione non è idonea a produrre l’estinzione per rinuncia, essa può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
art. 97 Cost.
La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma non è stata esaminata nel merito a causa della definizione in rito.
art. 35, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 165/2001
La norma è stata indicata nel motivo di ricorso, senza essere esaminata nel merito.
art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994
La norma è stata indicata nel motivo di ricorso, senza essere esaminata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non determina l’estinzione del giudizio se non sono rispettati gli adempimenti formali previsti dall’art. 84 c.p.a., tra cui la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
- La mancata perfezione della rinuncia non impedisce al giudice di rilevare, sulla base della dichiarazione resa dalla parte, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e di dichiarare conseguentemente l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
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