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Sentenza

Sentenza n. 325/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Perugia, sezione lavoro, n. 70 del 15/05/2025, concernente assegnazione carta docente.

Giustizia amministrativa202600153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva condannato il Ministero all'attribuzione del bonus carta docente per più anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 70 del 15 maggio 2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese legali. Dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, i ricorrenti hanno dedotto il mancato pagamento e chiesto l'assegnazione di un termine al Ministero, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo in precedenza che i docenti avrebbero dovuto presentare nuovamente la richiesta tramite le procedure telematiche indicate da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere la lavorazione amministrativa. Nel corso del giudizio è stato documentato il pagamento in favore del ricorrente Lupparelli, mentre non risultava provato il pagamento integrale in favore dei ricorrenti Riccio e Giello. Il Ministero ha inoltre chiesto la riunione dei ricorsi, lamentando la moltiplicazione delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per evidente connessione oggettiva e soggettiva. Ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente al ricorrente Lupparelli, poiché il beneficio risultava accreditato nel corso del giudizio. Ha invece accolto il ricorso del ricorrente Riccio e quello della ricorrente Giello, rilevando che non emergeva il pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione della sentenza civile. Il Collegio ha escluso che i creditori fossero tenuti a presentare ulteriori richieste amministrative tramite la procedura telematica ministeriale o ad attendere indefinitamente la lavorazione della posizione: tale pretesa eccede i doveri di correttezza e buona fede, in assenza di una norma che subordini l'esecuzione del giudicato a tali adempimenti. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare integralmente quanto dovuto a Riccio e Giello. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, incaricandolo, in caso di inutile decorso del termine e su richiesta dei ricorrenti, di rilasciare la carta docente, accreditarvi le somme e adottare ogni atto amministrativo e contabile necessario. Al commissario spetterà, per l'eventuale attività, un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è stata applicata, perché, trattandosi dell'erogazione di un contributo e considerando le difficoltà degli uffici ministeriali, sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.300,00, oltre oneri e accessori, per le spese dei giudizi. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale nomina del commissario ad acta e applicazione della penalità di mora

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta quale misura di coercizione indiretta, ma nel caso concreto non è stata applicata perché ritenuta iniqua in relazione all'erogazione del contributo e alle difficoltà degli uffici ministeriali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    parziale cessazione della materia del contendere

    È stato applicato per dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente al ricorrente che aveva ricevuto il pagamento durante il giudizio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997

    termine di cui all'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997

    Il decorso del termine è stato indicato dai ricorrenti quale presupposto per agire in ottemperanza nei confronti dell'amministrazione condannata al pagamento.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica)

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto ai docenti per l'aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il creditore di una pubblica amministrazione non può essere obbligato, in assenza di una specifica previsione normativa, a presentare una nuova domanda amministrativa tramite procedure telematiche né ad attendere senza certezza dei tempi la lavorazione della propria posizione quando il suo diritto al pagamento sia già stato accertato con giudicato.
  • Gli obblighi di leale collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non possono essere interpretati in modo da imporre adempimenti ulteriori e dilatori che condizionino l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo limitatamente alla posizione del ricorrente per il quale l'amministrazione abbia dimostrato l'integrale adempimento nel corso del giudizio; il giudizio prosegue per le posizioni non integralmente soddisfatte.
  • La penalità di mora nell'ottemperanza non deve essere applicata quando, alla luce della natura della prestazione e delle circostanze concrete, essa risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PAEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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