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Sentenza

Sentenza n. 9717/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo della parte ricorrente; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità della parte ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 59/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez P.A. e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - del verbale d’aula della prova sostenuta in data 6 maggio 2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107; - dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez P.A. la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 5 aprile 2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - qualora occorra, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14; e per la conseguente condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni intimate - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre l’ammissione della parte ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 12 giugno 2024; per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 23 ottobre 2024: per l’annullamento, - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con L. 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 16 gennaio 2026: per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202406133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per attribuzione di 59/100 nella prova scritta e successivi atti di approvazione e rettifica degli esiti e della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura riservata per l'accesso al corso intensivo di formazione finalizzato all'inserimento nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici, ha impugnato l'esito della prova scritta del 6 maggio 2024, nel quale aveva conseguito 59/100, inferiore alla soglia minima di 60/100, nonché gli atti successivi di conferma, rettifica e approvazione della graduatoria, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'ammissione al corso e la condanna dell'amministrazione a disporla. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza, delle disposizioni sul reclutamento pubblico e della disciplina speciale della procedura, sostenendo che alcuni quesiti presentassero risposte errate, ambigue o fuorvianti. In particolare, ha contestato il quesito relativo al dominio di secondo livello riservato alle scuole italiane, ritenendo erronea la risposta indicata come corretta, e quello sull'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 12 della l. n. 104/1992, sostenendo che il riferimento all'asilo nido fosse distinto da quello alla scuola dell'infanzia. Ha inoltre censurato il fatto che l'amministrazione avesse corretto un solo quesito, senza riesaminare complessivamente gli altri items. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori vizi dei quesiti e disservizi nello svolgimento della prova: la sequenza dei quesiti linguistici nel software, la necessità di scorrere numerose domande non pertinenti alla lingua prescelta, l'insufficienza delle postazioni, la carenza di informazioni sul funzionamento del sistema informatico e presunti problemi igienico-sanitari, che avrebbero compromesso la serenità e la capacità di rendimento. Con i motivi aggiunti ha impugnato l'elenco degli ammessi, gli atti di rettifica degli esiti e i decreti di approvazione e successiva rettifica della graduatoria, deducendo anche violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, dei principi sull'autotutela, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sul presupposto che l'amministrazione avrebbe dovuto rettificare il suo punteggio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Quanto alle contestazioni sui quesiti e sulle risposte, ha affermato che la loro selezione e formulazione rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e che il sindacato giurisdizionale è possibile soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, di irragionevolezza, illogicità o incongruenza. Nel caso concreto, le risposte individuate dalla commissione apparivano sicuramente corrette, mentre le alternative costituivano distrattori plausibili, fisiologici nelle prove a quiz. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità oggettiva dei quesiti o delle risposte. Il giudice ha escluso che il sindacato possa essere più intenso quando i quesiti hanno contenuto giuridico, poiché ciò determinerebbe un'indebita sostituzione del giudice alla commissione e una verifica diretta dell'idoneità del candidato. Anche la circostanza che fosse stato corretto un solo quesito non dimostrava l'erroneità degli altri, rientrando le relative decisioni nel merito amministrativo. Le ulteriori deduzioni sul tenore dei quesiti, prospettate nella memoria, non sono state comunque ritenute fondate, non risultando alcun quesito oggettivamente errato. Le doglianze sui disservizi sono state respinte perché rimaste sul piano della mera allegazione e prive di riscontri probatori. Di conseguenza, l'amministrazione aveva correttamente confermato il punteggio, escluso la ricorrente e approvato la graduatoria, anche nelle successive rettifiche; è stato quindi respinto anche il motivo relativo all'illegittimità degli atti confermativi e all'esercizio dell'autotutela. Le precedenti misure cautelari negative non hanno definito il merito, ma il TAR ha deciso definitivamente per l'infondatezza della domanda. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità della questione e il contegno processuale delle parti.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza sono stati richiamati dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto che non fossero violati dalla formulazione dei quesiti né dallo svolgimento della prova.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale disciplina generale del reclutamento pubblico; non è stata ravvisata alcuna violazione nella gestione della prova e nella selezione dei quesiti.

  • artt. 407 ss. d.lgs. 297/1994

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del reclutamento del personale scolastico, senza che il TAR ne abbia riscontrato la violazione.

  • art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023

    Costituisce la base normativa della procedura riservata per il corso intensivo di formazione e l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici.

  • art. 20, comma 6-ter, d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina speciale della procedura concorsuale.

  • D.M. 8 giugno 2023, n. 107

    Ha dato attuazione alla procedura riservata e alla prova scritta oggetto di controversia.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per contestare gli atti di conferma e rettifica; il TAR ha escluso l'illegittimità dell'operato amministrativo perché non vi erano errori da correggere nel punteggio.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nel decreto monocratico cautelare, con il quale è stata respinta la richiesta urgente per carenza dei relativi presupposti.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la domanda è stata respinta in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.

  • art. 12 l. 104/1992

    Richiamato quale oggetto di uno dei quesiti contestati; il TAR non ha ritenuto dimostrata l'erroneità oggettiva della risposta indicata dalla commissione.

Massime di principio

  • La formulazione e la selezione dei quesiti nelle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando emergano errori manifesti e oggettivi, oppure vizi evidenti di irragionevolezza, illogicità o incongruenza.
  • Nelle prove a risposta multipla, la presenza di alternative dotate di una certa plausibilità non rende di per sé illegittimo il quesito, poiché i cosiddetti distrattori svolgono la funzione fisiologica di verificare la solidità della preparazione del candidato; occorre dimostrare che la risposta indicata come corretta sia oggettivamente erronea o che il quesito sia intrinsecamente ambiguo in modo incompatibile con una selezione concorsuale.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle prove concorsuali non diventa più intenso per il solo fatto che i quesiti riguardino materie giuridiche: la natura giuridica dell'argomento non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione né di accertare direttamente l'idoneità del candidato.
  • La contestazione dell'erroneità di quesiti o risposte richiede almeno un principio di prova idoneo a confutare la valutazione della commissione; allegazioni generiche o mere ricostruzioni alternative del significato delle domande non sono sufficienti.
  • Le doglianze relative a disservizi nello svolgimento di una prova concorsuale devono essere supportate da elementi concreti e verificabili; la mera allegazione di problemi organizzativi, informatici o ambientali non dimostra che la prova sia stata effettivamente compromessa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereAutotutela decisoria

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