Cassazione Civile, Sentenza n. 29923/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rigettato le opposizioni all'esecuzione e le opposizioni di terzo proposte contro l'esecuzione di una sentenza di regolamento di confini favorevole ad Antonio Mazzella. Essi deducono, in sintesi: 1) che le pronunce originarie (Pretore di Ischia 1984 e Tribunale di Napoli 1998) non erano opponibili ai loro titoli perché la domanda di regolamento dei confini non era stata trascritta e quindi gli assegnatari/cooperativa successori dovevano considerarsi terzi; 2) che si doveva riconoscere l'usucapione del terreno per possesso continuato dagli assegnatari; 3) che la condanna della cooperativa riguardava solo il rilascio e non la demolizione, per cui gli obblighi non erano trasmissibili ai loro aventi causa; 4) che la loro partecipazione processuale limitata non precludeva l'acquisto a titolo originario e quindi non poteva operare il giudicato nei loro confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i ricorrenti, in quanto successori a titolo particolare della Cooperativa L'Aragonese, non potessero essere considerati terzi e fossero pertanto vincolati dal giudicato formatosi nelle precedenti pronunce (applicazione dell'art. 111 c.p.c. co.4 e dell'art. 2909 c.c.). Diversi motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per carenze formali (es. mancata indicazione delle ragioni di fatto richieste dall'art. 348 ter c.p.c.; motivi che attaccavano argomentazioni non costituenti ratio decidendi della sentenza impugnata). Il quarto motivo, che sosteneva la possibilità di usucapione e l'inesistenza del vincolo per successori, è stato ritenuto infondato perché la qualità di successori a titolo particolare esclude il ruolo di terzi opponenti ex art. 404 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e a eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 111 cod. proc. civ.
Richiamato per la regola dell'estensione del giudicato ai successori nel diritto controverso: i successori a titolo particolare subiscono il giudicato del dante causa e non sono terzi opponenti.
art. 2909 cod. civ.
Richiamato sul principio del giudicato e dei suoi effetti nei confronti degli aventi causa: il giudicato si estende ai successori del soggetto sul quale è gravato il diritto controverso.
art. 2653 cod. civ.
Norma sulla trascrizione degli atti; la Corte ha affrontato il tema rilevando che la mancata trascrizione della domanda di regolamento di confini non escludeva comunque l'operatività del giudicato nei confronti dei successori a titolo particolare, in base alla loro veste processuale.
art. 404 cod. proc. civ.
Regola l'opposizione di terzo; la Corte ha precisato che i successori a titolo particolare non possono esperire l'opposizione di terzo ex art. 404 co.1 poiché non sono terzi rispetto al diritto controverso.
art. 615 cod. proc. civ.
Norma sull'opposizione a precetto/opposizione all'esecuzione; era il mezzo utilizzato in primo grado dagli odierni ricorrenti e oggetto delle impugnative rigettate.
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Causa di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che non ha indicato adeguatamente le ragioni di fatto richieste dalla giurisprudenza e dalla normativa (anche in riferimento all'art. 348 ter).
art. 348 ter, comma 5 cod. proc. civ.
Richiesto il rispetto dei criteri di allegazione in cassazione: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della decisione impugnata, pena inammissibilità del motivo relativo all'omesso esame di fatti.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater)
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, applicabile ratione temporis.
art. 112 cod. proc. civ.
Rilevante nell'ambito delle questioni di omessa pronuncia e correlati oneri processuali: la Corte richiama che l'eventuale omissione deve essere dedotta in modo da configurare nullità o vizio di giudizio per poter essere censurata in cassazione.
art. 346 cod. proc. civ.
Riferito al principio della presunzione di rinuncia per chi non impugna in appello: la Corte ha richiamato la necessità dell'appello incidentale da parte di chi, parzialmente soccombente, intenda far valere domande o eccezioni non accolte in primo grado.
Massime di principio
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è considerato terzo: subisce gli effetti del giudicato formatosi nei confronti del dante causa e, dunque, non può opporre le stesse eccezioni che un terzo potrebbe sollevare.
- La mancata trascrizione di una domanda di regolamento di confini non elimina automaticamente gli effetti del giudicato nei confronti dei successori del convenuto: va valutata la veste processuale dei soggetti e l'eventuale qualità di litisconsorti necessari o successori nel diritto controverso.
- In cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali di allegazione: i motivi fondati sull'omesso esame di fatti devono indicare chiaramente le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito (art. 348 ter c.p.c. e art. 360 n.5), altrimenti sono inammissibili.
- Non è possibile censurare in cassazione argomentazioni che non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata: i motivi che attaccano passaggi non adottati come base della decisione d'appello possono essere dichiarati inammissibili per 'tabulas'.
- Chi intende far valere domande o eccezioni non accolte in primo grado e che è rimasto parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (art. 346 c.p.c.); la mancata impugnazione produce giudicato.
- L'usucapione e altre acquisizioni a titolo originario possono essere escluse dall'effetto preclusivo del giudicato quando sussistono requisiti specifici, ma il riconoscimento dipende dall'effettiva qualità processuale del soggetto e dalla concreta materia decisa: la semplice partecipazione limitata al processo non è automaticamente idonea a sottrarre il successore agli effetti del giudicato.
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