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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29923/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rigettato le opposizioni all'esecuzione e le opposizioni di terzo proposte contro l'esecuzione di una sentenza di regolamento di confini favorevole ad Antonio Mazzella. Essi deducono, in sintesi: 1) che le pronunce originarie (Pretore di Ischia 1984 e Tribunale di Napoli 1998) non erano opponibili ai loro titoli perché la domanda di regolamento dei confini non era stata trascritta e quindi gli assegnatari/cooperativa successori dovevano considerarsi terzi; 2) che si doveva riconoscere l'usucapione del terreno per possesso continuato dagli assegnatari; 3) che la condanna della cooperativa riguardava solo il rilascio e non la demolizione, per cui gli obblighi non erano trasmissibili ai loro aventi causa; 4) che la loro partecipazione processuale limitata non precludeva l'acquisto a titolo originario e quindi non poteva operare il giudicato nei loro confronti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i ricorrenti, in quanto successori a titolo particolare della Cooperativa L'Aragonese, non potessero essere considerati terzi e fossero pertanto vincolati dal giudicato formatosi nelle precedenti pronunce (applicazione dell'art. 111 c.p.c. co.4 e dell'art. 2909 c.c.). Diversi motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per carenze formali (es. mancata indicazione delle ragioni di fatto richieste dall'art. 348 ter c.p.c.; motivi che attaccavano argomentazioni non costituenti ratio decidendi della sentenza impugnata). Il quarto motivo, che sosteneva la possibilità di usucapione e l'inesistenza del vincolo per successori, è stato ritenuto infondato perché la qualità di successori a titolo particolare esclude il ruolo di terzi opponenti ex art. 404 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e a eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111 cod. proc. civ.

    Richiamato per la regola dell'estensione del giudicato ai successori nel diritto controverso: i successori a titolo particolare subiscono il giudicato del dante causa e non sono terzi opponenti.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato sul principio del giudicato e dei suoi effetti nei confronti degli aventi causa: il giudicato si estende ai successori del soggetto sul quale è gravato il diritto controverso.

  • art. 2653 cod. civ.

    Norma sulla trascrizione degli atti; la Corte ha affrontato il tema rilevando che la mancata trascrizione della domanda di regolamento di confini non escludeva comunque l'operatività del giudicato nei confronti dei successori a titolo particolare, in base alla loro veste processuale.

  • art. 404 cod. proc. civ.

    Regola l'opposizione di terzo; la Corte ha precisato che i successori a titolo particolare non possono esperire l'opposizione di terzo ex art. 404 co.1 poiché non sono terzi rispetto al diritto controverso.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Norma sull'opposizione a precetto/opposizione all'esecuzione; era il mezzo utilizzato in primo grado dagli odierni ricorrenti e oggetto delle impugnative rigettate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    Causa di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che non ha indicato adeguatamente le ragioni di fatto richieste dalla giurisprudenza e dalla normativa (anche in riferimento all'art. 348 ter).

  • art. 348 ter, comma 5 cod. proc. civ.

    Richiesto il rispetto dei criteri di allegazione in cassazione: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della decisione impugnata, pena inammissibilità del motivo relativo all'omesso esame di fatti.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater)

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, applicabile ratione temporis.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Rilevante nell'ambito delle questioni di omessa pronuncia e correlati oneri processuali: la Corte richiama che l'eventuale omissione deve essere dedotta in modo da configurare nullità o vizio di giudizio per poter essere censurata in cassazione.

  • art. 346 cod. proc. civ.

    Riferito al principio della presunzione di rinuncia per chi non impugna in appello: la Corte ha richiamato la necessità dell'appello incidentale da parte di chi, parzialmente soccombente, intenda far valere domande o eccezioni non accolte in primo grado.

Massime di principio

  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è considerato terzo: subisce gli effetti del giudicato formatosi nei confronti del dante causa e, dunque, non può opporre le stesse eccezioni che un terzo potrebbe sollevare.
  • La mancata trascrizione di una domanda di regolamento di confini non elimina automaticamente gli effetti del giudicato nei confronti dei successori del convenuto: va valutata la veste processuale dei soggetti e l'eventuale qualità di litisconsorti necessari o successori nel diritto controverso.
  • In cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali di allegazione: i motivi fondati sull'omesso esame di fatti devono indicare chiaramente le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito (art. 348 ter c.p.c. e art. 360 n.5), altrimenti sono inammissibili.
  • Non è possibile censurare in cassazione argomentazioni che non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata: i motivi che attaccano passaggi non adottati come base della decisione d'appello possono essere dichiarati inammissibili per 'tabulas'.
  • Chi intende far valere domande o eccezioni non accolte in primo grado e che è rimasto parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (art. 346 c.p.c.); la mancata impugnazione produce giudicato.
  • L'usucapione e altre acquisizioni a titolo originario possono essere escluse dall'effetto preclusivo del giudicato quando sussistono requisiti specifici, ma il riconoscimento dipende dall'effettiva qualità processuale del soggetto e dalla concreta materia decisa: la semplice partecipazione limitata al processo non è automaticamente idonea a sottrarre il successore agli effetti del giudicato.

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