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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46208/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte d'appello di Bari che confermava la condanna per rapina impropria aggravata in concorso e per lesioni personali aggravate a seguito di impossessamento di un'autovettura e successiva accelerazione che causò la caduta e lesioni della persona offesa. Il ricorrente propone cinque motivi: (1) violazione di norme penali e carenza di motivazione sulla sussistenza del nesso teleologico tra rapina e lesioni; (2) carenza di motivazione sull'aggravante per luogo di privata dimora ai sensi dell'art. 628, 3 comma, n. 3-bis e sulla riconducibilità del capannone alla nozione di privata dimora ex art. 624-bis; (3) contestazione della sussistenza dell'elemento della violenza come requisito della rapina impropria; (4) violazione del diritto di difesa per presunta irregolarità nell'esame della persona offesa nel giudizio abbreviato condizionato; (5) contrastata attendibilità del riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e contraddittorietà della testimonianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e cinque i motivi: (1) ha confermato che, se la violenza successiva alla sottrazione eccede le percosse e cagiona lesioni, il reato di lesioni è autonomo e può concorrere con la rapina con la configurazione del nesso teleologico; (2) ha applicato i principi delle Sezioni Unite (D'Amico) sul concetto di privata dimora, ritenendo che il capannone depositi annessi rientrassero nei requisiti richiesti (utilizzo per atti di vita privata, stabilità del rapporto, non accessibilità a terzi); (3) ha ritenuto sussistente la violenza descritta dalla vittima (accelerazione e strattonamento mentre la vittima era aggrappata alla portiera), idonea a integrare la rapina impropria; (4) ha osservato che nell'istruttoria del giudizio abbreviato condizionato l'esame dei testimoni è condotto dal giudice e che eventuali violazioni delle modalità di esame costituiscono nullità relativa da eccepire immediatamente, cosa non avvenuta; (5) ha ritenuto valido il riconoscimento personale e fotografico operato dalla persona offesa, delimitando che l'individuazione è valutata con il principio del libero convincimento del giudice. Conseguentemente la condanna resta confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 cod. proc. pen. e al pagamento di una somma per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (importo parzialmente riportato nel testo).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))

    Articolo richiamato come parametro per i motivi di ricorso in cassazione: lett. b) per violazione di legge, lett. e) per vizi di motivazione. La Corte ha valutato i motivi alla luce di tali criteri e li ha ritenuti infondati.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali. Applicata insieme alle altre norme per valutare la configurazione del reato autonomo di lesioni quando la violenza eccede quella necessaria alla rapina.

  • art. 585 cod. pen.

    Sanzionamento delle lesioni personali; richiamato nel contesto della valutazione dell'autonomia del reato di lesioni rispetto alla rapina.

  • art. 576 cod. pen.

    Richiamato tra le norme penali pertinenti alla qualificazione delle lesioni e del loro trattamento sanzionatorio.

  • art. 61 n. 2) cod. pen.

    Richiamato in relazione alle aggravanti e al significato del dolo e degli elementi soggettivi nelle fattispecie connesse (rapina e lesioni).

  • art. 628 cod. pen. (secondo e terzo comma, n. 3-bis)

    Disciplina della rapina impropria e dell'aggravante ove il fatto sia commesso in luoghi di privata dimora. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante essendo il capannone riconducibile alla nozione di privata dimora ai sensi delle Sezioni Unite.

  • art. 624-bis cod. pen.

    "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora"

    La Corte ha applicato l'interpretazione delle Sezioni Unite (D'Amico): per qualificare un luogo come privata dimora sono necessari tre elementi: utilizzo per atti della vita privata in modo riservato, durata apprezzabile/stabilità del rapporto e non accessibilità senza il consenso del titolare.

  • art. 441 cod. proc. pen. (comma 6)

    Norma sul procedimento probatorio nel giudizio abbreviato condizionato: il giudice procede all'assunzione delle prove in forma non dibattimentale; la Corte ha ricordato che l'esame dei testimoni è demandato al giudice nelle forme previste per l'udienza preliminare.

  • art. 438 cod. proc. pen. (comma 5)

    Norma relativa al giudizio abbreviato condizionato all'integrazione probatoria, richiamata per spiegare il regime procedurale dell'esame testimoniale.

  • art. 442 cod. proc. pen. (commi 2,3,4)

    Stabilisce le modalità dell'udienza preliminare e che l'esame testimoniale è condotto dal giudice, con domande delle parti per suo tramite; la Corte ha osservato che l'inosservanza di tale modalità comporta nullità relativa che va eccepita immediatamente.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità relative; richiamata per affermare che le violazioni delle modalità di esame nel giudizio abbreviato determinano nullità relativa da eccepire tempestivamente.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Regola la ricognizione formale di persone; la Corte ha ricordato che l'assenza di forme tassative non esclude la valutazione del riconoscimento quale elemento probatorio da valutare liberamente dal giudice.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Principio della non tassatività dei mezzi di prova: i mezzi non elencati possono comunque concorrere alla formazione della prova.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio del libero convincimento del giudice: la valutazione probatoria, tra cui il valore del riconoscimento, è rimessa al giudice e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen. (comma 1)

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma per responsabilità nella determinazione della inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando, in una rapina impropria, la violenza esercitata dopo la sottrazione supera le percosse e cagiona lesioni, si configura un reato autonomo di lesioni che può concorrere con la rapina e integra la aggravante del nesso teleologico; non vi è duplicazione impropria del dolo.
  • Per riconoscere l'aggravante legata al compimento del reato in luogo di privata dimora (art. 628, 3 c., n. 3-bis richiamante art. 624-bis) il giudice deve accertare i tre requisiti indicati dalle Sezioni Unite: utilizzo per atti della vita privata, stabilità del rapporto con il luogo e non accessibilità senza consenso.
  • Nel giudizio abbreviato condizionato l'esame testimoniale è svolto secondo le modalità dell'udienza preliminare e condotto dal giudice; eventuali irregolarità nelle modalità costituiscono nullità relativa che deve essere eccepita immediatamente per produrre effetti.
  • Il riconoscimento fotografico o personale non è l'unico mezzo probatorio per l'identificazione: la sua valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice e può avere valore probatorio anche se non effettuato con le formalità previste dall'art. 213, salvo specifici vizi motivazionali.
  • In sede di Cassazione la verifica è principalmente di diritto e di motivazione: questioni di fatto e valutazioni di attendibilità delle prove sono sindacabili limitatamente a vizi di motivazione o inosservanza di norme di diritto rilevanti.

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