Cassazione Civile, Sentenza n. 14473/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di FEA SRL contro la sentenza di primo grado e aveva escluso l'applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%) sulla sentenza di revocatoria fallimentare che aveva dichiarato l'inefficacia di un pagamento e condannato alla restituzione di somme, ritenendo invece applicabile la tassazione fissa tipica delle pronunce di annullamento. L'Agenzia deduce violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b) ed e) della Tariffa allegata al d.P.R. n.131/1986 e contesta anche l'affermazione della CTR secondo cui i pagamenti derivanti da un contratto assoggettato ad IVA sarebbero irrilevanti ai fini dell'imposta di registro. Sono state sollevate anche eccezioni sulla tempestività del ricorso in relazione alla sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della controricorrente (FEA). La Corte ha ritenuto che la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare, che dichiara l'inefficacia del pagamento e condanna alla restituzione delle somme, costituisce una pronuncia recante condanna al pagamento di somme e va assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale (3%) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa allegata al d.P.R. n.131/1986, e non alla misura fissa prevista dalla lett. e). La Corte ha altresì affermato che la natura soggetta ad IVA del rapporto “a monte” non esclude la soggezione a imposta di registro della sentenza che condanna al pagamento. È stata respinta l'eccezione di tardività del ricorso in relazione alla sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018. Le spese processuali dei gradi di merito sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 comma 11
«per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»
La sospensione dei termini ha reso tempestiva la notifica del ricorso; pertanto l'eccezione di tardività è infondata.
Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 8, comma 1, lett. b)
Le pronunce che recano condanna al pagamento di somme o valori sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale (3%). La sentenza di revocatoria che condanna alla restituzione di somme rientra in questa fattispecie.
Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 8, comma 1, lett. e)
Si applica la tassazione fissa alle pronunce che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto; la Corte precisa che tale misura non è applicabile alle sentenze di revocatoria solutoria che determinano effetti restitutori/traslativi immediati a favore della massa fallimentare.
art. 384 cod. proc. civ.
La Corte, ritenendo che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito con motivazione ex art. 384 c.p.c.
Massime di principio
- Le sentenze di revocatoria fallimentare che dichiarano l'inefficacia di pagamenti o trasferimenti di crediti e condannano alla restituzione di somme devono essere considerate pronunce recanti "condanna al pagamento" e, quindi, soggette all'imposta di registro in misura proporzionale (3%) ai sensi dell'art. 8(1)(b) della Tariffa.
- La tassazione fissa prevista dalla lett. e) dell'art. 8 è riservata alle pronunce che hanno per oggetto l'annullamento o la nullità dell'atto e non può essere estesa automaticamente a tutte le pronunce revocatorie: occorre valutare la natura dell'oggetto (denaro/credito vs trasferimento di immobile) e l'effetto concreto sul patrimonio della parte condannata.
- Se la revocatoria riguarda trasferimenti di denaro o crediti (beni 'liquidi'), l'effetto restitutorio produce un immediato incremento della massa e quindi giustifica la tassazione proporzionale; nel caso di trasferimento di immobili la giurisprudenza può talvolta ritenere applicabile la tassazione fissa, ma ciò dipende dagli effetti traslativi concreti e dal fatto che il bene non determini immediatamente un controvalore realizzato.
- La qualificazione del rapporto "a monte" come soggetto ad IVA non esclude, di per sé, la soggezione a imposta di registro della sentenza che condanna al pagamento: occorre distinguere tra l'imposizione sul rapporto originario e la natura autonomamente imponibile della pronuncia giudiziale che ordina restituzioni.
- In presenza di cambiamenti consolidati dell'orientamento giurisprudenziale intervenuti dopo il deposito del ricorso, la Corte può compensare le spese dei gradi di merito; inoltre, se non servono ulteriori accertamenti di fatto la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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