Cassazione Penale, Ordinanza n. 12204/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto con strappo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sulla declaratoria di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta sussistenza della recidiva, lamentando che la valutazione fosse stata effettuata in modo non corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità, e il secondo motivo non consentito e manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva applicato correttamente i criteri giurisprudenziali in tema di recidiva, richiamando l'art. 133 c.p. e la necessità di verificare in concreto il rapporto tra il fatto e i precedenti penali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rilettura del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito, e che il secondo motivo fosse manifestamente infondato perché la recidiva era stata valutata secondo i criteri normativi e giurisprudenziali corretti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la valutazione concreta della recidiva, imponendo di considerare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, nonché la capacità del precedente comportamento criminoso di indicare una perdurante inclinazione al delitto.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Le censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, tendono in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto sono inammissibili in cassazione.
- La recidiva non può essere affermata sulla base della sola gravità dei fatti o della distanza temporale tra i reati: occorre una verifica in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., del collegamento tra il fatto contestato e i precedenti penali e della loro idoneità a rivelare una persistente inclinazione criminosa.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esclusione non indicate nel provvedimento.
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