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Sentenza

Sentenza n. 2262/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento: - della deliberazione dell’Azienda “G. Martino” di Messina n. 2321 in data 10 novembre 2025 n. 2321 di approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prove d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo e per eventuali posti vacanti indetta con deliberazione n. 65 del 16 febbraio 2024, nella parte in cui colloca l’interessato al venticinquesimo posto anziché al quarto posto o, in subordine, al quinto o al diciassettesimo posto; - del verbale di valutazione dei titoli del ricorrente; - della nota del 19 novembre 2025 di conferma della collocazione in graduatoria del ricorrente; - del bando, ove interpretato nei termini indicati nella predetta nota; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione dei titoli di una selezione pubblica per un posto di dirigente amministrativo, nella parte in cui il candidato era collocato al venticinquesimo posto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la mancata valutazione del servizio prestato presso l’INPS e di un’attività di docenza, titoli indicati nel curriculum vitae allegato alla domanda ma non inseriti nelle specifiche sezioni della piattaforma telematica. Deduceva violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifesta, nonché violazione del favor partecipationis, degli artt. 6 e 18 della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona fede e leale collaborazione. Sosteneva che il curriculum, redatto come dichiarazione sostitutiva, dovesse essere considerato parte integrante della domanda e che l’omissione nelle sezioni della piattaforma costituisse una mera irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio. Richiamava inoltre la verifica d’ufficio svolta presso l’INPS per il requisito di ammissione e denunciava la contraddittorietà dell’Amministrazione, che aveva valutato l’abilitazione forense desumendola dal curriculum, ma non il servizio lavorativo. In via subordinata contestava la validità o l’interpretazione formalistica della clausola del bando che limitava la valutazione ai titoli inseriti nelle apposite sezioni della piattaforma, deducendo violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e della disciplina sull’autocertificazione e sulla digitalizzazione amministrativa. Chiedeva anche il risarcimento del danno da perdita di chance.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il bando, quale lex specialis, imponesse in modo chiaro la presentazione telematica della domanda e stabilisse che la Commissione avrebbe valutato esclusivamente i titoli, servizi e corsi inseriti nelle rispettive sezioni della piattaforma. Tale prescrizione è stata considerata ragionevole, perché funzionale alla celerità della procedura e alla parità di trattamento, e vincolante sia per i candidati sia per l’Amministrazione. È risultato documentalmente che il ricorrente aveva lasciato integralmente vuota la sezione “Titoli di carriera”, con un avviso del sistema che segnalava l’assenza di servizi inseriti; l’omissione è stata quindi imputata alla sua negligenza in applicazione del principio di autoresponsabilità. Il Collegio ha escluso che il soccorso istruttorio potesse essere utilizzato per rimediare alla totale omissione di un titolo, distinguendo tale ipotesi dalla regolarizzazione di irregolarità formali o dalla richiesta di chiarimenti su elementi già dichiarati. Ha escluso inoltre che il curriculum vitae potesse integrare la domanda, poiché il bando prescriveva modalità puntuali e tassative di indicazione dei titoli; la verifica presso l’INPS riguardava soltanto il requisito di ammissione e non costituiva acquisizione d’ufficio di titoli valutabili. La valutazione dell’abilitazione forense eventualmente desunta dal curriculum non è stata ritenuta idonea a fondare una disparità di trattamento o il diritto alla valutazione di ulteriori titoli non dichiarati nelle forme prescritte. È stato ritenuto inconferente il richiamo al principio di human oversight, non trattandosi di una decisione automatizzata mediante intelligenza artificiale, ma dell’applicazione da parte di una Commissione umana di una regola procedurale predeterminata. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per assenza di un comportamento illegittimo dell’Amministrazione e quindi del presupposto dell’ingiustizia del danno. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il bando vincola l’Amministrazione e deve essere applicato nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento.

  • artt. 6 e 18 l. n. 241/1990

    Il ricorrente ne invocava l’applicazione a sostegno dell’obbligo dell’Amministrazione di considerare il curriculum e attivare il soccorso istruttorio; il TAR ha ritenuto prevalenti le prescrizioni tassative della lex specialis e il principio di autoresponsabilità.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Il principio di buona fede e collaborazione è stato invocato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a imporre la valutazione di titoli omessi nelle sezioni prescritte dal bando.

  • D.P.R. n. 445/2000

    La disciplina dell’autocertificazione non consente di sostituire le modalità specifiche di dichiarazione dei titoli stabilite dalla lex specialis.

  • D.Lgs. n. 82/2005

    La disciplina sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione è stata richiamata dal ricorrente, senza incidere sulla validità della prescrizione del bando relativa all’inserimento dei titoli nelle specifiche sezioni della piattaforma.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché, in assenza di una condotta illegittima dell’Amministrazione, mancava il presupposto dell’ingiustizia del danno.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali telematiche, quando la lex specialis prescrive che i titoli siano inseriti in specifiche sezioni della piattaforma e stabilisce che saranno valutati esclusivamente quelli ivi indicati, il candidato è tenuto a rispettare tali modalità e l’Amministrazione non può attribuire punteggio sulla base di titoli risultanti soltanto da allegati non strutturati, come il curriculum vitae.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di compilare la domanda telematica in modo completo e corretto; l’omessa indicazione di un titolo nella sezione espressamente prevista dal bando comporta la mancata valutazione del titolo, quando la prescrizione sia chiara e ragionevole e il sistema abbia reso percepibile l’omissione prima dell’inoltro definitivo.
  • Nelle procedure concorsuali comparative e di massa, il soccorso istruttorio consente di regolarizzare irregolarità formali o chiarire elementi già dichiarati, ma non può essere utilizzato per supplire alla totale omissione di un titolo o requisito nelle forme prescritte dalla lex specialis, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • La verifica d’ufficio della veridicità di un requisito di ammissione non equivale all’acquisizione o integrazione d’ufficio di titoli valutabili ai fini del punteggio; anche i titoli già conosciuti dall’Amministrazione devono essere puntualmente indicati dal candidato secondo le modalità previste dal bando.
  • La presenza di un titolo nel curriculum vitae può assumere valore dichiarativo ai fini concorsuali solo se la lex specialis gli attribuisce tale funzione o non stabilisce modalità puntuali di dichiarazione; in presenza di prescrizioni tassative sulle sezioni della domanda, il curriculum non integra né sostituisce la dichiarazione richiesta.
  • La domanda risarcitoria proposta contro l’Amministrazione non può essere accolta quando la mancata attribuzione del punteggio deriva dalla legittima applicazione della lex specialis e manca quindi una condotta non iure e contra ius.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PA

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